da SOLVECOAGULA » 12/04/2018, 11:10
Per come la vedo io,
DLGS 118/2011
Art. 11 ((Schemi di bilancio)) ((1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, ....
...
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
DLGS 118/2011
Art. 80 (( (Disposizioni finali ed entrata in vigore).)) ((1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
DLGS 267/2000
Art. 227 Rendiconto della gestione 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
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3. Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
Dalla lettera della norma non vedo discendere implicazioni a proposito di conti del patrimonio.
In altre parole, vige il regime dell'armonizzazione contabile anche nell'aspetto economico patrimoniale che si fonda su schemi di bilancio comuni, fra cui stato patrimoniale e non conto del patrimonio.
Ad alcuni enti è concesso di "entrare a regime" con i predetti schemi, e non altri, più tardi.