da RMonti » 19/03/2018, 10:15
La disposizione che prevede questo adempimento è il comma 468 della legge n. 232/2016 che, oltre a stabilire che si debba approvare il prospetto per la verifica della coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica, sancisce anche che, in caso di interventi normativi, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro i successivi 60 giorni, le necessarie variazioni.
L’articolo 1, comma 785, lettera a), della legge n. 205/2017 ha previsto la modifica della rilevanza dell'accantonamento al FCDE ai fini del pareggio di bilancio nel senso che, a differenza di quanto previsto fino allo scorso anno, da quest’anno è possibile portare in detrazione, ai fini della verifica del “pareggio di bilancio” l'intero importo accantonato anche nel caso che sia finanziato da avanzo.
Sulla base di tale disposizione la Commissione Arconet, il 17 gennaio 2018, ha aggiornato il modello per la verifica apportando rettifiche minimali: eliminazione della nota 2 e modifica della nota 3 riportate sul precedente prospetto (in pratica è stata eliminata l'indicazione che preveda la detrazione del FCDE e del fondo rischi non finanziati da avanzo).
Conseguentemente nella circolare 5/2018 della RGS è indicato che qualora il bilancio di previsione 2018-2020 sia stato approvato prima della comunicazione in data 17 gennaio 2018 da parte della RGS alla Commissione Arconet, e quindi sa stato utilizzato il precedente modello, il “nuovo” (si fa per dire) prospetto di verifica del pareggio di bilancio va approvato dal Consiglio con delibera di variazione del bilancio entro 60 giorni dal suo aggiornamento cioè il 18 marzo (che, tra l’altro, era pure un giorno festivo).
Ora, poiché il comma 468 stabilisce che si deve tornare in Consiglio nel caso in cui sia necessario adottare variazioni di bilancio a garanzia del “pareggio di bilancio”, qualora si fosse utilizzato avanzo libero a seguito di svincolo del FCDE per finanziare il FCDE di quest’anno, disponibilità che, come noto, può essere utilizzata solo dopo l’approvazione del rendiconto (cosa, direi, assai rara ad oggi), si tratterebbe comunque di modifiche che migliorerebbero il saldo per cui, secondo la portata del comma 468, non sussisterebbe l’obbligo di aggiornare il prospetto (che invece andrebbe aggiornato qualora fosse necessario introdurre misure correttive a garanzia del pareggio).
Si può quindi ritenere che, qualora sia comunque garantito il rispetto del pareggio di bilancio, l’approvazione del modello con gli aggiornamenti introdotti da Arconet, diventando una mera formalità. possa essere fatta anche in un momento successivo alla scadenza dei 60 giorni.