da lucio guerra » 07/03/2018, 10:09
- Con il D.L. 102/2013 è stato abolito l’acconto IMU per tutti i terreni agricoli
- I terreni agricoli situati in Comuni montani o collinari (elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze 14
giugno 1993, n. 9) restano esenti
- Con il D.L. 133/2013 è stato abolito il saldo soltanto per i terreni agricoli siti in Comuni di pianura che non hanno deliberato l’aumento dell’aliquota base IMU nel corso dell’anno 2012 o nel corso dell’anno 2013, e che sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
In caso contrario, invece, il saldo IMU sarà dovuto:
- per intero entro il 16 dicembre 2013 (se il contribuente non è coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza
agricola, a prescindere dal fatto che il Comune di pianura abbia deliberato l’aumento dell’aliquota oppure
no);
- nella misura del 40% della differenza tra l’IMU dovuta con aliquota effettiva deliberata dal Comune e l’IMU
dovuta con aliquota standard entro il 16 gennaio 2014 (se il contribuente è sì coltivatore diretto o IAP iscritto
alla previdenza agricola, ma il Comune di pianura ha deliberato l’aumento dell’aliquota base).