antpal ha scritto:... mentre al rendiconto 2016 andava comunque allegato il conto del patrimonio (vecchio schema), anche per i comuni fino a 5000 abitanti che hanno differito la contabilità economico patrimoniale al 2017?
Secondo me no (ma correggetemi).
Sono arrivato alla conclusione che non era necessario, attraverso questi passaggi:
1) art. 277 TUEL, 1° COMMA 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo
stato patrimoniale.
2) Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le modifiche, comprese quelle al TUEL, "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
QUINDI i bilanci dal 2015 in poi dovevano essere predisposti secondo le nuove regole, finalizzate, fra l'altro, alla rendicontazione che si realizzava nei tre documenti di cui al punto 1) sopra.
3) art. 277 TUEL, 3° comma: 3. Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232,
non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.
4) art. 232 TUEL comma 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.
5) l'art. 11 del Dlgs 118/2011 e smi dispone, tralaltro:
comma 1.... lett. b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
comma 13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facolta' di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilita' economico patrimoniale alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, e' allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
Ora, quest'ultimo stato patrimoniale iniziale è ovviamente lo stato patrimoniale finale del 2016, ma non leggo in questa riga un obbligo di allegare il vecchio conto del patrimonio come allegato parte integrante e sostanziale del rendiconto 2016.
Come già scritto sopra, l'art. 80 del DLGS 118/2011 dispone che "1. Le disposizioni del
Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successiv... "
Pertanto non trovo riferimenti che impongano l'adozione dello schema del conto del patrimonio per gli esercizi 2015 e 2016, bensì dello stato patrimoniale della compilazione del quale, in virtù della deroga di cui all'art. 232 del TUEL combinato con l' art. 277 TUEL, 3° comma, sono esentati gli enti sotto i 5000 che si sono avvalsi della facoltà di spostamento della contabilità ec-patrimoniale al 2017.
Corriggettemi se sbaglio.