da Samuele77 » 12/12/2017, 22:43
D'accordo con il diritto dei consiglieri previsto dal TUEL, ma non si dimentichi che la finalità di utilità all'esercizio del mandato non è un accessorio, ma è la ragione e la causa che giustifica e quindi anche limita il diritto di accesso del consigliere. Ora direi che un accesso totale al software basato su una richiesta altrettanto generica (ben diverso dal caso citato dell'accesso al protocollo informatico limitato ad atti od informazioni individuati in maniera specifica) di per sé nega il presupposto che giustifica il diritto del consigliere. Per esserci utilità e quindi connessione con la funzione politica svolta ci deve per forza essere una motivazione che spieghi questa connessione e la motivazione non può che riguardare fattispecie e circostanze concrete. Al contrario, un accesso generalizzato (del tipo: chiedo le credenziali di accesso al sistema, senza aggiungere i motivi) impedisce di verificare l'esistenza dei presupposti di legge. Se invece la motivazione è la necessità di svolgere un controllo sul servizio prestato dai dipendenti e apoditticamente ritenuto necessario, rimane vietato perché estraneo alle funzioni dei componenti degli organi politici (a maggior ragione, dei consiglieri, che non sono un organo politico, ma sono parte di un organo politico, il Consiglio, avente competenze non generali ma tipiche e tassative). A questo proposito, si ricordi che la funzione di controllo, che insieme all'indirizzo è compito degli organi politici, è "solamente" il controllo politico-amministrativo che riguarda il controllo di conformità agli indirizzi politici dell'attività complessiva; non è un controllo sugli atti di gestione delle risorse umane e finanziarie, né un controllo sull'adempimento degli obblighi contrattuali dei dipendenti, che spetta esclusivamente ai responsabili di servizio. Non è nemmeno controllo di gestione, né controllo di regolarità amministrativa o contabile, che spettano ad altri organi.
Dare poi un accesso totale anche solo in visibilità del programma al consigliere in quanto è più semplice e meno dispendioso che dargli gli atti e le informazioni di cui ha bisogno mi sembra poi sproporzionato rispetto al fine, tanto quanto lo sarebbe dargli le chiavi della cassa economale per consentirgli di prelevare i rimborsi spese ai quali ha pienamente diritto.
E' utile ricordare che la finalità collegata alla funzione è essenziale non solo per giustificare (e limitare) l'accesso ai dati da parte dei consiglieri, ma anche per la consultazione da parte degli stessi funzionari dell'ufficio personale. In base all'articolo 18, comma 2, del d. lgs. 196/2003, qualunque trattamento, e quindi anche consultazione, di dati personali da parte di soggetti pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Come noto, cautele e tutele maggiori sono anche previste per i dati sensibili (esempio: assenza per terapia salvavita o per 104....) e giudiziari per i quali i concetti di indispensabilità, e di non eccedenza e quindi di proporzione dei trattamenti rispetto al fine hanno un'importanza giustificativa fondamentale.