da Samuele77 » 11/10/2017, 18:28
Ci sono tanti possibili aspetti da considerare, e per farlo cito la norma a cui credo tu faccia riferimento (articolo 53, comma 23, della legge 388/2000):
"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio."
Dal confronto del tuo caso con la fattispecie astratta prevista dalla norma mi viene spontaneo fare queste osservazioni.
1) Il potere di compiere atti di gestione non può essere attribuito dal Sindaco a sé stesso con un decreto, ma unicamente alla Giunta, e solo mediante una norma regolamentare (regolamento degli uffici e dei servizi) e quindi con una norma che attribuisce alla Giunta il potere di compiere atti di gestione in modo stabile e permanente, non certo per sostituzioni occasionali (vedi la funzione di contenimento della spesa, che verrebbe a mancare in quest'ultimo caso).
2) L’operazione deve essere finalizzata al contenimento della spesa. Evidentemente si tratta del contenimento della spesa per il personale, anche se la norma non lo prevede espressamente. I risparmi della spesa, che in apparenza possono sembrare facoltativi, dato il tenore letterale dell’inciso <<anche al fine di operare un contenimento della spesa>>, sono invece un presupposto. Infatti, la norma conclude disponendo espressamente che <<il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio>>. Si tratta di un presupposto necessario in quanto disposto da una norma imperativa e cogente.
3) la norma non è applicabile nel caso di comuni in cui si sia deciso di affidare al segretario comunale delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi.
Già qui, come vedi, ce n'è per contestare la competenza del Sindaco, quanto meno per quanto concerne il primo punto. Conseguenza: atto illegittimo perché adottato da organo incompetente, e perché viola norme di legge imperative riguardanti l'ordinamento degli enti locali.
Peraltro la concessione o la negazione del nulla osta devono essere motivati, per cui l'eventuale contraddizione tra i due atti (assenso prima e diniego poi), con riferimento alle rispettive motivazioni, può esere anch'essa un motivo valido per impugnare il diniego, specie se l'assenso iniziale era stato dato sulla base del parere tecnico del responsabile di servizio titolare.