nei limiti del fondo la ria del personale cessato va nel fondo risorse stabili
4, comma 2, del CCNL del 5.10.2001.
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Art. 4 - Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999
1. Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1,1 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
pacifico che non sia una voce soggetta a contrattazione