http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/ ... blicitarioIl Comune, al fine di applicare sia l'Icp che il Cimp, deve adottare un apposito regolamento che ha sostanzialmente lo stesso contenuto per ambedue i prelievi, quanto agli elementi strutturali e procedimentali che li caratterizzano.
In particolare, il regolamento deve precisare, tra le altre, le modalità di effettuazione della pubblicità, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nonché la tariffa da applicarsi.
Tali elementi sono previsti non solo dagli
articoli 3 e 4 del Dlgs 507/1997 (che disciplinano l'Icp) ma anche
dall'articolo 62 del Dlgs 446/1997 (che disciplina il Cimp).Dal complesso di tali disposizioni, continua la Consulta, "…risulta evidente che il legislatore ha fissato, per la redazione dei regolamenti dei due prelievi, criteri affini, anche se non identici. Appare particolarmente significativo, al riguardo, che la tariffa del CIMP sia parametrata a quella dell'imposta, nel senso che la prima non può superare di più di un quarto la seconda.
Ne deriva che l'importo del canone, analogamente a quello dell'imposta, non è determinato in funzione del criterio della copertura del costo di un eventuale servizio prestato dal Comune a favore di chi installi il mezzo pubblicitario. Ciò conferma l'impossibilità di configurare un rapporto di corrispettività contrattuale".