da rita1975 » 04/02/2015, 14:35
Più chiara di così? Questo mio quesito era sull'aliquota da applicare per i comuni ex svantaggiati!
Per quanto riguarda, invece, il quesito di cui alla lett. b) sull’aliquota da applicare per la
determinazione dell’IMU dovuta dai contribuenti, si deve fare riferimento al comma 692 dell’art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 laddove dispone che “Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più
oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata
dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli
specifiche aliquote”.
Pertanto, se un comune, ad esempio, per l’anno 2014, ha stabilito un’aliquota pari allo 0,6
per cento per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, un’aliquota pari
allo 0,9 per cento per le aree fabbricabili e un’aliquota pari all’1 per cento per tutti gli altri immobili,
l’aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76 per cento, non avendo il
comune approvato un’aliquota specifica per i terreni agricoli.