da vgiannotti » 03/02/2015, 21:57
Solo una opinione in merito alla mobilità per intescambio, o bilaterale, ammessa ancora dalla Corte dei Conti del Veneto e, pertanto, ancora ammissibile. La stessa per essere efficace deve essere simultanea, deve riguardare lo stesso profilo professionale e la stessa categoria contrattuale (b1 con b1, c1 con c1 ecc.), in questo caso a me sembra ammissibile per le seguenti ragioni:
1) In quanto non rientra nell'ambito assunzionale del turn over stabilito dal primo periodo del comma 424;
2) non rientra nel consumo di capacità assunzionale del secondo periodo del citato comma in quanto avviene a parità di spesa.
Pertanto, sembrano rispettate le condizioni previste dalla normativa, senza intaccare le capacità assunzionale dei due Enti dello stesso comparto. Deve in ogni caso trattarsi di mobilità neutra per entrambi i Comuni in particolare:
- deve essere rispettato il patto di stabilità di entrambi gli enti locali;
- devono essere rispettatti i tempi medi di pagamento di cui all'art.42 comma 2 D.L.66/2014
- deve essere rispettatta la riduzione dellla spesa del personale.
La mancanza di tali condizioni rendenrebbe anche la mobilità per interscambio non attuabile, trattandosi pur sempre di mobilità neutra.