da lucio guerra » 25/11/2016, 14:06
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Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso.
La norma del 93, che oggi risulta abrogata in quanto sostituita dal dinamismo normativo, deve essere attualizzata alla definizione contemporanea di Amministrazione pubblica che, come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti nella relazione resa sugli organismi pubblici, include svariate forme giuridiche, tra cui, le società pubbliche in house. Grazie a questa evoluzione, la legge 890/82 rappresenta il primo strumento di notifica utilizzato da diversi soggetti giuridici che esercitano funzioni pubbliche. L’inciso relativo all’invio diretto da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso ha il pregio della semplificazione procedurale
La Corte di Cassazione con recenti sentenze del 2016, nn. 12083, 10232, 7184, 3254, ha chiarito che in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l’ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. Il documento principe resta la relata compilata dall’agente postale al momento del recapito.