da scheggia » 08/09/2016, 15:47
Accesso atti di un concorso.
Chi ha partecipato a una procedura concorsuale ha diritto di accesso agli atti della stessa.
La giurisprudenza costante in materia ritiene che: "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i
verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere
esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla
selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei
valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera
personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati in senso tecnico nel
presente giudizio."
Un caso particolare: la richiesta di accesso da parte di chi abbia consegnato i compiti in bianco
L'interesse all’esibizione di atti va valutata dal giudice in astratto, in relazione ai fini che l'interessato
dichiara di voler perseguire, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna
valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe
eventualmente proporre. Alla luce della giurisprudenza analizzata, sembrerebbe che la sola partecipazione
alla procedura possa giustificare il diritto di accesso (anche se questo risulta in contrasto con la sussistenza
di interesse diritto, concreto, attuale, e con il divieto di indagini indiscriminate sull’azione della P.A).
Atti procedura valutativa.
Nei casi di partecipazione ad una procedura valutativa, non sussiste la tutela del diritto di riservatezza degli
altri concorrenti, in quanto il partecipare a una procedura concorsuale implica la rinuncia del diritto stesso.
“Un soggetto che ha partecipato ad una procedura selettiva pubblica ha il diritto di conoscere gli atti
relativi ai curricula degli altri concorrenti, atti in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di
riservatezza.” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 8 febbraio 2013 N. 731).
Tutta la documentazione relativa alla procedura (domande, verbali, curricula) è ostensibile. Il richiedente
può prendere visione e copia e il costo delle copie è a suo carico.
Se viene esplicitamente richiesto che la documentazione sia inviata via Pec, a questo tipo di invio si è tenuti
soltanto se la documentazione sia già posseduta in formato elettronico, altrimenti si può far presente che
sarà necessario aspettare i tempi di attesa per convertire il cartaceo in elettronico, e in caso di urgenza, il
richiedente deve essere invitato a presentarsi sul luogo di detenzione della documentazione per visionarla.
penso che il terzo punto chiarisca tutto. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 8 febbraio 2013 N. 731