da placio14 » 07/09/2016, 17:21
Ma allora perchè nel documento di cui al link indicato da polo gros risulta testualmente:
Buoni pasto e indennità sostitutiva 2016
Quando in azienda non è presente la mensa ed in zona non esistono servizi sostitutivi della stessa (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande effettuata da pubblici esercizi, cessione di prodotti pronti per il consumo immediato effettuata da gastronomie ed esercizi commerciali), il buono pasto risulta, di fatto, inutilizzabile.
In questi casi, il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa: si tratta di un reddito esente sino a 5,29 euro al giorno. L’esenzione per la monetizzazione del servizio mensa vale, infatti, se l’indennità è corrisposta ai lavoratori di unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, nonché agli addetti a cantieri edili, o ad altra struttura lavorativa a carattere temporaneo.
Secondo l’INPS [5], l’indennità sostitutiva di mensa può essere esclusa dall’imponibile contributivo, sino a 5,29 euro giornalieri, soltanto per i lavoratori per cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
adozione di un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto (al contrario, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione si applica anche quando non è previsto il diritto alla pausa pranzo [6]);
stabile assegnazione ad una unità produttiva;
unità produttiva situata in un luogo che non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione per l’utilizzo di buoni pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa non deve essere confusa con l’indennità di mensa, che è interamente imponibile, sia dal punto di vista contributivo che fiscale."Buoni pasto e indennità sostitutiva 2016": Quando in azienda non è presente la mensa ed in zona non esistono servizi sostitutivi della stessa