da lucio guerra » 06/09/2016, 15:00
La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e garantisce l’identità del sottoscrittore, assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione e attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore
Trattasi quindi di dispositivo di firma del tutto "personale" che il soggetto potrà utilizzare per sottoscrivere qualsiasi documento informatico
Non ritengo possa avere alcuna rilevanza il soggetto che si sia fatto carico delle spese, non mutando comunque le caratteristiche del dispositivo di firma