da lucio guerra » 22/08/2016, 14:47
Provvedimento Agenzia Entrate del 07.09.2010 (Prot. 2010/124566)
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
Provvedimento Agenzia Entrate del 07.09.2010 (Prot. 2010/124566)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 07/09/2010
IL DIRETTORE DELLAGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dellAgenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dellart. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
L’art. 4, comma 2-sexies del D.L. 24-9-2002 n. 209 convertito con legge di 22 novembre 2002, n. 265 e art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.L. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente modificato ed integrato, prevedono l’applicazione delle disposizioni del titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602 “in quanto compatibili” anche per l’ingiunzione ex R.D. 639/1910.
Art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 - Se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa può essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni (applicabile anche all’ingiunzione fiscale)
L’art. 7 comma 2 dl 70/2011, convertito con legge160/2011, ha infine definitivamente chiarito come l’ingiunzione fiscale sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca sui registri immobiliari
SPESE NOTIFICA
DECRETO 13 giugno 2007
Rideterminazione dell'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione. (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2007)
Art. 1.
Importo spese di notifica
1. E' rideterminato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione.