da Tilden1930 » 08/08/2016, 10:15
Ho un quesito: ai sensi dell'art. 41 co.5 del Regolamento sull'Organizzazione Uffici e Servizi di Roma Capitale si legge testualmente: "...il personale ascritto ai profili qualificati "infungibili" in quanto preposto a peculiari compiti (funzioni di polizia locale, servizi educativi-scolastici e sociali, nonché altri indicati da specifiche disposizioni normative), non può essere distolto dai compiti propri del profilo rivestito. Tale personale, pertanto, non può essere assegnato a Strutture che non siano preposte alle funzioni istituzionali richiedenti l'espletamento dei compiti propri dei suddetti profili, fatti salvi i casi di inidoneità temporanea allo svolgimento dei compiti medesimi....".
Ora, pare chiaro che l'elencazione tra parentesi sia meramente esemplificativa e non tassativa, ma allora:
1) esiste un elenco di profili infungibili?
2) esistono "specifiche disposizioni normative" che individuano ulteriori profili infungibili rispetto a polizia locale e a servizi educativi-scolastici e sociali?
3) Il profilo professionale di "Esperto Normativa in Materia di Lavori Pubblici e Finanza di Progetto", previsto da Roma Capitale, è da considerarsi profilo infungibile o no?
Grazie in anticipo per la risposta