Qualcuno sostiene che quanto disposto dal D.Lgs 66/2003 non si applica alla Polizia Locale... MA va sottolineato che non è così... Le disposizioni del D. Lgs 66/2003 NON si applicano alla polizia Locale SOLAMENTE in caso di attività OPERATIVE specificamente istituzionali. Pertanto in condizioni normali si applica anche alla polizia locale. In condizioni particolari e cioè in caso di attività OPERATIVE specificamente istituzionali, per le quali non si applica, la lacuna dovrebbe essere colmata dalla contrattazione... => Segnalo una interessante sentenza...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... AIT%3AHTML ... 19 Infine, dal 1° settembre 2004, in conseguenza di una modifica disposta dall’articolo 1, n. 1, lett. b), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (GURI n. 192 del 17 agosto 2004; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 213/2004»), le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 non sono più applicabili agli addetti al servizio di polizia municipale.
MA ANCHE
... 39 Come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, le attività dei servizi di polizia
municipale svolte in condizioni normali rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva 89/391 e, attraverso il rinvio all’articolo
2 di tale direttiva contenuto nell’articolo 1, n. 3, delle direttive
«orario di lavoro», nell’ambito di applicazione di queste ultime (v. per analogia, segnatamente, ordinanza 14 luglio 2005, causa C‑52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Racc. pag. I‑7111, punti 51‑61 e giurisprudenza ivi citata).
www.ediesseonline.it/riviste/rgl/sentenze/chiavi/riposo Pertanto se non ci sono "emergenze" anche per la polizia locale vale il decreto 66/2003