da Paolo Gros » 26/05/2016, 10:37
reitero la mia personalissima visione
L'indennità di vigilanza spetta al personale contrattista nei modi e nella misura stabiliti dalla legge quadro nazionale sull'Ordinamento della Polizia Municipale del 7.4.1986 n. 65 e dal c.c.n.l. del 6/7/1995 art. 37, comma 1°, lett.b), come integrato dall'art.16 del c.c.n.l. 2002/2005. Essa va attribuita per intero, poiché non è frazionabile o proporzionata al debito orario, in quanto non è legata alla prestazione o alla presenza, bensì alla "funzione pubblica" comunque esercita dall'operatore . Detta indennità non risulta essere confutata tra le voci del trattamento economico che sono legate alla "prestazione", comprese le competenze fisse e periodiche, come ad esempio l'i.i.s., già inglobata nella voce "stipendio tabellare" e l'indennità di comparto
Di fatto l'indennità di vigilanza, all'interno dei singoli contratti collettivi, trova una collocazione "particolare" nella disamina delle singoli voci retributive, ordinarie o accessorie, e conseguentemente ogni interpretazione relativa al suo frazionamento, nel caso del lavoro part-time, è assolutamente strumentale e arbitraria. Questa indennità è di natura "speciale", legata cioè alla specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalla polizia locale, riconducibili esclusivamente nell'ambito della disciplina prevista dalla legge quadro e dai contratti nazionali, dal codice penale (c.p.), dal codice di procedura penale (c.p.p.) e dal testo unico di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.).
Non si può sottacere che la "pubblica funzione", svolta dalla polizia locale, promana dal diritto penale all'art.357 in rapporto alla nozione della qualità di "pubblico ufficiale" e che entrambe sono, più in generale, disciplinate dalle norme di diritto pubblico. Conseguentemente, non trovano assolutamente una giustificazione i comportamenti coi quali la P.A., arbitrariamente o "legibus soluti", comprime il diritto dei contrattisti al riconoscimento economico sia della pubblica funzione, che della qualità, pur in concomitanza delle condizioni di legge, assoggettando entrambe al proporzionamento o al frazionamento.