finanziaria 5 ha scritto:NELL'ANNO 2018 NON è POSSIBILE UTILIZZARE GLI ONERI PER FINANZIARE LA PARTE CORRENTE. HO COSTRUITO IL BILANCIO ESSENDO PER ME I TRE ANNI PIU' O MENO SIMILI APPLICANDO CIRCA 40.000,0 DI ONERI PER TUTTE E TRE GLI ANNI. ORA NEL FARE I VARI ALLEGATI MI SONO ACCORTA DELL'ERRORE. SECONDO VOI VISTO CHE SONO ANCORA IN TEMPO COSA E' MEGLIO FARE AUMENTO FORZATAMENTE UN'ENTRATA O DIMINUISCO QUALCHE SPESA (SITUAZIONE MOLTO IRREALE) O LASCIO L'APPLICAZIONE DELGI ONERI ANCHE NEL 2018. E' UN GRAVE ERRORE CONSIDERATO CHE SONO ANNI CHE E' PERMESSA L'APPLICAZIONE DI ONERI AL TITOLO PRIMO SPESA?
Posso chiedervi una sintesi sulla questione? Non sono ferrato sulla questione.
All'art. 737 della legge di stabilità 2016, cito, si dispone che:
737. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di progettazione delle opere pubbliche. Le mie domande sono:
1) per gli anni 2016 e 2017 dunque i proventi delle c.e. possono essere utilizzati anche al 100% per quanto citato, ma in spesa corrente
solo per quelle tre (manutenzione verde, strade, patrimonio comunale) o anche altro (non so, magari da qualche altra norma...)?
2) Rimane fermo che per l'opera pubblica in sè può essere utilizzato il 100%, visto che questa dovrebbe essere la norma e la spesa corrente invece l'eccezione... giusto?
3) Il divieto per il 2018 discende dalla disciplina generale? Qual'è?
Grazie.