da Paolo Gros » 11/02/2015, 8:37
Dal punto di vista delle competenze, invece, si ampliano le materie sulle quali gli organi di revisione sono chiamati a esprimersi, facendo però rinvio al regolamento di contabilità per la definizione delle modalità (va segnalato che, comunque, in alcuni enti già i regolamenti vigenti richiedeva un apposito parere su molti degli aspetti considerati nella novella normativa).
Sulla base delle modifiche introdotte gli organi di revisione devono ora esprimersi altresì: a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; b) sulla verifica degli equilibri; c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d) sulle proposte di ricorso all'indebitamento; e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Si tratta, come si può agevolmente notare, di fattispecie piuttosto eterogenee, sulle quali gli organi di controllo sono chiamati a esprimersi (riprendendo la precedente formulazione) attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli stessi pareri, tra l'altro, sono suggerite opportune misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni