pieromar ha scritto:Ho lo stesso problema di "Comune di Petriolo" ed ho bisogno di un vostro parere sull'aliquota da applicare ai terreni agricoli che fino al 2013 erano esenti.
Oggi nell'elenco ISTAT il mio comune risulta NON MONTANO.
Le aliquote IMU approvate per il 2014 sono queste:
- aliquota dello 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, ............................................
- aliquota dello 0,86 % per tutti gli altri immobili, ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, ...........................................
Esenti dall'imposta Municipale Propria:
- .....................
- ....................
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9,
comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di XXXXXXXXXXX rientra tra i comuni montani o di collina riportati
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
Secondo Voi quale aliquota debbo applicare per i TERRENI AGRICOLI:
- 8,60 per mille (in quanto in delibera questa è l'aliquota prevista "per tutti gli altri immobili" diversi dall'abitazione principale)
oppure
- 7,60 per mille (come previsto nel Decreto Legge 16.12.2014 n. 185 per gli Enti che non hanno deliberato specifiche aliquote per i terreni agricoli)
Grazie anticipatamente per l'attenzione
ti sei .. fregata... con le tue mani
che senso aveva scrivere nella delibera di determinazione delle aliquote .
Esenti dall'imposta Municipale Propria:
- .....................
- ....................
- i terreni agricoli in quanto, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9,
comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di XXXXXXXXXXX rientra tra i comuni montani o di collina riportati
nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
stando così le cose, nel tuo caso, ritengo debba applicarsi il 7,6il linea generale invece :
VISTO :
- il DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. (14G00200)
Art. 1
Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
DATO ATTO che nelle disposizioni normative IMU non è previsto e stabilito che il Comune sia tenuto ad approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote ;
EVIDENZIATO infatti che il citato articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recita testualmente :
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI COMUNALI DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 :
XXXXX : Delibera di C.C. n. ____ del _______ - ALIQUOTA 9,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
oppure
XXXXXX: Delibera di C.C. n. ______ del ________ - ALIQUOTA DI BASE 9,40 per mille
EVIDENZIATO inoltre che in sede di comunicazione al MEF (entro 15-09-2014 prorogato al 23-09-2014) da parte dei comuni dei dati riguardanti :
“Esenzione IMU terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014)”, i Comuni hanno correttamente indicato tali aliquote applicabili ai Terreni ;
CONSIDERATO inoltre che dalle simulazioni di gettito redatte dagli uffici, come di seguito riportate nel risultato definitivo, emerge in maniera chiara che per essere considerate minimamente “possibili” le entrate IMU sui terreni, allo scopo di coprire i tagli già effettuati dallo Stato ai Comuni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale “FSC” 2014 sono da considerare applicabili le aliquote “di base” deliberate dai Comuni :
DELIBERA
1) Che, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote deliberate per l’anno 2014 dai Comuni sopra indicati, quali “Aliquota di Base” oppure “Aliquota per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili” sono da intendersi applicabili anche ai Terreni Agricoli.
2) Si riporta pertanto di seguito la “Tabella” definitiva di riferimento delle aliquote applicabili per i Comuni, oltre alle indicazioni di calcolo e versamento.