da lucio guerra » 09/12/2015, 17:47
personalmente ritengo che non debba esserci alcuna nomina, ma che la mediazione debbaessere effettuata da ... il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, il titolare della posizione organizzativa ufficio tributi
Con riferimento agli altri enti impositori, ai quali è stato esteso l’istituto del reclamo, il legislatore ha invece rimesso alla organizzazione interna di ciascuno di essi l’individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami; tale diversa previsione appare coerente con l’autonomia gestionale e organizzativa degli enti locali ed evita altresì di imporre un vincolo a enti che siano impossibilitati a rispettarlo, a causa, ad esempio, della loro ridotta dimensione.
Va evidenziato come l’art. 11. (Capacita' di stare in giudizio) comma 3 Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
3. L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso puo' stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.