da Paolo Gros » 05/10/2015, 7:49
deve intendersi che quando 155 quater parla di trasferimento che interferisce con le modalità di affidamento, esso faccia riferimento ai tempi di permanenza presso l’uno o l’altro genitore, e non all’esercizio della scelta tra un tipo di affidamento o un altro.
In sintesi, la scelta di risiedere in un altro comune o addirittura all’estero, da parte del genitore convivente con la prole, parrebbe solo incidere sui tempi di permanenza e i modi di frequentazione tra minore e genitori e sugli aspetti della contribuzione al mantenimento, ma NON sulle condizioni dell’affidamento.
Nwello specifico poi:
Il genitore collocatario che senza autorizzazione da parte del Giudice, né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro genitore, trasferiva la residenza del figlio minore in un’altra regione violava i principi basilari dell’affido condiviso – che impone ai genitori di assumere congiuntamente le decisioni fondamentali relative alla prole minorenne – dimostrando, inoltre, un comportamento irresponsabile e incompatibile con il ruolo di collocatario della prole.
sentenza n. 13619/2010 della Corte di Cassazione