da mafalda rossi » 15/01/2015, 20:38
Scusate , ma la circolare 3/2012 sull'Imu non aveva previsto che i comuni erano tenuti a fornire informazioni ai contribuenti sulle variazioni urbanistiche e i cambi di destinazione dei terreni in aree edificabili. E che nel caso in cui non fosse stata inviata la comunicazione, non devono essere irrogate al titolare dell'area né sanzioni né interessi moratori sul tributo dovuto.? Riprendendo la regola imposta dall'articolo 31, comma 20, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) e facendola valere anche per l'Imu.? norma prevede che imponeva ai i comuni quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile l'obbligo a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza e che Il mancato rispetto dell'adempimento non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente: il tributo sull'area è comunque dovuto. Tuttavia, precisa la circolare, in base all'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), non possono essere richieste sanzioni e interessi. Del resto «la norma ha il fine di fornire le garanzie procedimentali poste a tutela del contribuente assurte a principio generale dell'ordinamento tributario.