da lucio guerra » 21/03/2015, 11:55
sono sicuramente bassi per una dimora abituale ma entreresti in un probabile contenzioso che personalmente eviterei
la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 13 del 15 maggio 2004, ha affermato che si tratta di una situazione di fatto che non necessariamente coincide con quella formalizzata in atti della pubblica amministrazione quali, appunto, i registri anagrafici della popolazione residente. La residenza anagrafica costituirebbe “una mera presunzione iuris tantum di abituale dimora, che ammette quindi la prova contraria”. Per il giudice tributario, il contribuente, in vari modi, potrebbe superare questa presunzione dell’abitazione collegata alla residenza. In particolare, esibendo le ricevute di pagamento dell’energia elettrica, del gas, del canone acqua, delle spese condominiali e della tassa rifiuti. Elementi che sono in grado di provare una continuità e stabilità di dimora e che potrebbero superare la presunzione semplice della residenza anagrafica.