Risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria/facoltativa

Risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria/facoltativa

Messaggioda marpi » 20/04/2016, 13:13

Alla luce della Circolare Madia, la risoluzione del rapporto di lavoro:
è obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
è facoltativa per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

Un dipendente maturerà il 31.12.2016 un'anzianità di servizio di 42 anni e 10 mesi avendo "solo" 61 anni e 9 mesi, potrebbe andare in pensione quindi senza penalizzazioni.

Premesso che l'ente locale da cui dipende potrebbe quindi in assenza di dimissioni dell'interessato ricorrere esclusivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro facoltativa si ritiene (in quanto per quella obbligatoria, a parere dello scrivente, il requisito della maturazione del diritto alla pensione anticipata senza penalizzazioni è solo uno dei due requisiti richiesti), risoluzione facoltativa che a sua volta necessita che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta quantomeno con determinazione di ordine generale come previsto dal DL n. 98/2011 (art. 16, comma 11, "l'esercizio della facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo" ).

Chiedo se per il ricorso legittimo all'istituto della risoluzione unilaterale facoltativa - nel caso di specie, ad esempio - sia sufficiente la previsione nel regolamento organico di una previsione che recita così: "dall’art.72 comma 11 del D.L. 112/2008 e s.m.i., nei confronti di tutti i dipendenti che abbiano maturato o maturino 40 anni di anzianità contributiva, sarà esercitata la facoltà di recesso previo preavviso e nel rispetto dei termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici, come da normativa nel tempo vigente."? Secondo me in queste previsioni regolamentari di ordine sicuramente generale - non so quanto sottoposta al visto dei competenti organi di controllo (quali sono? Segretario Generale? Si certo quello c'è nella deliberazione. O è richiesto il visto dei Revisori?) - non si tengono conto dei precisi presupposti comunque richiesti dalla normativa vigente ovvero mancano sia le motivazioni che i criteri di scelta (se non sia criterio di scelta il riferimento al limite ordinamentale dei 40 anni)?

Cosa ne pensate? Che rimedi ha il dipendente - senza pregiudizi - nel caso l'ufficio volesse comunque procedere d'ufficio?

Grazie
marpi
 
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