Buongiorno
Premesso che ad alcuni dipendenti del mio Ente e' stata applicata, con ordinanza dell'Autorita' Giudiziaria, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e/o servizio, e che agli stessi per tutto il periodo di sospensione viene corrisposto l'assegno alimentare nelle modalita' previste dalla vigente normativa ( 50 % della retribuzione oltre a RIA e ad assegno per nucleo familiare), si domanda :
1) preso atto di quanto disposto dalla circolare 6/2014 in merito all'assoggettamento contributivo dell'assegno alimentare, tale contribuzione e' limitata alla Cassa Pensione e al Fondo credito o si estende anche alla contribuzione TFS/TFR?
2) i relativi contributi debbono essere sia a carico del dipendente sia a carico dell'Ente?
3) tale periodo, relativamente al quale sono versati i contributi, e' utile all'anzianita' pensionistica?
4) quali sono le modalita' di dichiarazione di detto periodo nella Dma2 Emens, in riferimento soprattutto ai codici Tipo Impiego e Tipo Servizio ?
Si chiede altresi' di conoscere se le medesime disposizioni si applichino anche in caso di corresponsione di Indennita' per sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare. Il contratto della Sanita'
2002/2005 del 19/4/2004 dispone che Il periodo di sospensione "non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.” Tuttavia questo articolo risale a ben prima che l'Inps imponesse l'assoggettamento contributivo per dette somme.
E' possibile assoggettare a contribuzione ( anche con contribuzione a carico dell'Ente) somme che poi non concorrerebbero all'anzianita' contributiva del dipendente?
Grazie