reperibilita' doppio turno.

reperibilita' doppio turno.

Messaggioda CristianG » 29/03/2016, 10:59

Salve a tutti,

Nel caso di 4 operai che nel mese fanno un turno a testa di reperibilità...
Se per un periodo protratto di assenza di un operaio... Uno dei 3 svolge 2 turni di reperibilità, avrà diritto al pagamento doppio?
OPPURE
gli viene pagato sempre un turno solo?
grazie,
ciao
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Re: reperibilita' doppio turno.

Messaggioda gsalurso » 29/03/2016, 18:05

CristianG ha scritto:Salve a tutti,
Nel caso di 4 operai che nel mese fanno un turno a testa di reperibilità...
Se per un periodo protratto di assenza di un operaio... Uno dei 3 svolge 2 turni di reperibilità, avrà diritto al pagamento doppio?
OPPURE
gli viene pagato sempre un turno solo?
grazie, ciao

Se ho capito bene gli operai svolgono (ad esempio) ciascuno un turno di 24h per una domenica al mese. Un operaio, che sostituisce quello assente, è reperibile per due domeniche nel corso del mese. In questo caso non vedo perchè non dovresti pagargli i due turni. Tieni presente che il limite massimo è di sei turni al mese.

vedi anche la Guida operativa dell'ARAN sulla reperibilità
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Re: reperibilita' doppio turno.

Messaggioda Comunalo » 30/03/2016, 11:18

Personalmente ho forti perplessità sulla collocazione in reperibilità di un dipendente per 24 ore consecutive.

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Re: reperibilita' doppio turno.

Messaggioda gsalurso » 01/04/2016, 13:55

Comunalo ha scritto:Personalmente ho forti perplessità sulla collocazione in reperibilità di un dipendente per 24 ore consecutive.


ovviamente sono solo orientamenti dell'ARAN, ma non mi risultano sentenze contrarie
ARAN RAL801_Orientamenti Applicativi
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, è possibile collocare un lavoratore in reperibilità per più di 12 ore ?
Le 12 ore, previste per il periodo di reperibilità dall’art. 23, comma 1, rappresentano una durata standard, a cui viene rapportato il compenso di L. 20.000, ivi previsto; pertanto la clausola contrattuale non crea un vincolo di durata giornaliera (le 12 ore) per il ricorso alla reperibilità di un medesimo lavoratore; questo, quindi, potrà essere collocato in reperibilità anche per 24 ore, fermo restando il suo diritto a percepire il doppio compenso (20.000 x 2).

ARAN RAL1237_Orientamenti Applicativi
[...] Le dodici ore richiamate all’art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 rappresentano esclusivamente il parametro per la misura del compenso da corrispondere al dipendente in reperibilità e non possono essere intese come un limite massimo di durata del turno di reperibilità. Pertanto, ben può ammettersi, per ipotesi, un unico periodo di reperibilità di durata massima pari a 24 ore.
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