Comunalo ha scritto:Personalmente ho forti perplessità sulla collocazione in reperibilità di un dipendente per 24 ore consecutive.
ovviamente sono solo orientamenti dell'ARAN, ma non mi risultano sentenze contrarie
ARAN RAL801_Orientamenti ApplicativiTenuto conto di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, è possibile collocare un lavoratore in reperibilità per più di 12 ore ?
Le 12 ore, previste per il periodo di reperibilità dall’art. 23, comma 1, rappresentano una durata standard, a cui viene rapportato il compenso di L. 20.000, ivi previsto; pertanto la clausola contrattuale non crea un vincolo di durata giornaliera (le 12 ore) per il ricorso alla reperibilità di un medesimo lavoratore; questo, quindi, potrà essere collocato in reperibilità anche per 24 ore, fermo restando il suo diritto a percepire il doppio compenso (20.000 x 2).
ARAN RAL1237_Orientamenti Applicativi[...] Le dodici ore richiamate all’art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 rappresentano esclusivamente il parametro per la misura del compenso da corrispondere al dipendente in reperibilità e non possono essere intese come un limite massimo di durata del turno di reperibilità. Pertanto, ben può ammettersi, per ipotesi, un unico periodo di reperibilità di durata massima pari a 24 ore.