buoni-pasto dipendenti enti locali: possibile rifiutarli?

Re: buoni-pasto dipendenti enti locali: possibile rifiutarli

Messaggioda antonio satriano » 31/03/2016, 12:38

otta80 ha scritto:Grande Fabio!!!
La deroga che tu dici essere temporanea ed occasionale si tramuta, invece, in ordinaria e continuativa nel tempo.
Un altro amico qui nel forum ha detto che la mia Unione è particolarmente inerte ed è soggetta a denunzia.
Per la cronaca sono tre mesi di assenza di tickets e ben cinque di mancanza di invio/consegna della mia busta paga.
Il Segretario Unionale, poverino, ha 5/6 Enti da gestire. Ergo tutto viene dato alle "piacevoli e amorose" cure del Contabile. In sintesi: i dipendenti dei Comuni sono di serie A, i dipendenti dell'Unione di serie C e questo non lo reputo corretto.

Per questo Vi ho chiesto se esiste una legge ad hoc per le varie consegne/invio di documenti che li considero non solo importanti, ma segni di rispetto nei confronti dei lavoratori.

Grazie

mentre non vi è l'obbligo per il buono pasto, essendo un diritto del lavoratore e non un dovere del datore di lavoro, altro è il discorso per la busta paga, la cui consegna è obbligatoria per legge e e la mancata consegna è passibile di sanzione. Vedi al seguente link in cui è trattata esaurientemente la materia. http://job.fanpage.it/consegna-busta-pa ... lla-legge/
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Re: buoni-pasto dipendenti enti locali: possibile rifiutarli

Messaggioda Fabio Piero Fracasso » 31/03/2016, 17:10

Ahimè, ho trovato questo orientamento ARAN (che riporto integralmente). Tutto sta a capire se e come l'ente possa giustificare la scarsezza di risorse a giustificazione della mancata erogazione ticket

RAL_1274_Orientamenti Applicativi

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Il personale vanta o meno un diritto soggettivo perfetto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi, in una situazione di carenza di risorse finanziarie presso l’ente?

Si ribadiscono le indicazioni già fornite in altri orientamenti applicativi, secondo i quali:

a) l’art. 45, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che “gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.”;

b) l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione, in via alternativa, del buono pasto non rappresentano, pertanto, un preciso obbligo previsto dal CCNL a carico degli enti; l’attivazione dei suddetti istituti, pertanto, può essere prevista solo qualora l’ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi siano l’effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie ( ….” compatibilmente con le risorse disponibili..”);

c) pertanto, non essendo previsto, contrattualmente, l’obbligo degli enti del Comparto di istituire il servizio mensa o di sostituirlo con la corresponsione del buono pasto, in mancanza delle risorse finanziarie necessarie, si esclude che il dipendente possa considerarsi titolare di un preciso diritto soggettivo alla corresponsione dei buoni pasto;

d) in tal senso l’ARAN si è già espressamente pronunciata con l’orientamento applicativo RAL023.

A sostegno di tali indicazioni, ed in particolare di quella che ogni decisione in proposito è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi, si evidenzia anche che la materia dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, non forma oggetto di contrattazione decentrata integrativa, salvo che per i soli profili ad essa espressamente demandati dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006; in particolare, si deve sottolineare che l’art. 45, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 , relativamente all’istituzione del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi, proprio in considerazione della riconduzione della materia alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico (per la rilevanza degli assetti organizzativi e di spesa) prevede solo il modello molto leggero del previo confronto con le organizzazioni sindacali.
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Re: buoni-pasto dipendenti enti locali: possibile rifiutarli

Messaggioda otta80 » 01/04/2016, 10:44

Antonio e Fabio grazie di cuore per le Vostre immense risposte.

Per Antonio (buste paga): sapevo a memoria la legge del 1953 e nell'ultimo incontro per la definizione della contrattazione 2011 nel gennaio 2014 esposi al Segretario e soprattutto al Contabile (che mi rise in faccia...) perfino l'articolo 5.
Recito: "La vigilanza per l'applicazione della Legge è esercitata dall'ISPETTORATO DEL LAVORO". Bene, ci andai un giorno prendendo ferie nella sede provinciale piemontese: ci sono 3 dottoresse a rotazione settimanale. La più gentile mi rispose: "Ma se la pagano, perchè le serve la busta paga?". Altro sollecito per telefono e ancora nessuna si è mossa.
Quindi pregiatissimo Antonio, ho preso un avvocato che intimò all'Unione di consegnarmi quelle vecchie, tramite decreto ingiuntivo.
Risultato. Presa una busta paga base, bianchettata e fotocopiata 80 volte. E poi per ogni singolo mese, scritta a mano con calligrafia del Contabile!!!!!!

Per Fabio (tickets restaurant).
Mi sono espresso male io e Ti chiedo immensamente scusa.
L'Unione ha fatto una determina per l'acquisto di 200 tickets che sono giunti sulla scrivania, (indovina un po'???) del Contabile.
Qui non si tratta di dire se l'ente è scarso di risorse.
Si tratta di sanzionare/bastonare il Contabile che omette DELIBERATAMENTE di consegnarmi tali tagliandi. A ottobre 2015 me ne diede 72 (6 mesi di ritardo) con scadenza 12/2015. Come classifichi tale operatività del fanciullo???

Come ho detto nel post precedente il Segretario non ha tempo per guardare tali fesserie e tutti i 10 sindaci si appoggiano sull'operatività (per me inerzia, eufemismo...) di tale persona.

Grazie e scusate lo sfogo.
otta80
 
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Re: buoni-pasto dipendenti enti locali: possibile rifiutarli

Messaggioda gsalurso » 01/04/2016, 11:42

C'è un altro aspetto da considerare.
l'importo del Buono pasto per la quota che supera i 5,16 euro (in formato non elettronico) è soggetto a ritenute fiscali e previdenziali anche a carico del lavoratore. Ed inoltre costituisce un incremento (seppure minimo) del reddito con possibili ricadute negative ad.es sugli A.N.F., "bonus Renzi", detrazioni fiscali e altri benefici quali ticket mense e trasporto scolastico ecc.

Un dipendente, in casi particolari, fatti i propri conti potrebbe stabilire che coi buoni pasto addirittura ci rimette. Perchè obbligarlo?
Il lavoratore può liberamente rinunciare ai diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto individuale, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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