da Fabio Piero Fracasso » 31/03/2016, 17:10
Ahimè, ho trovato questo orientamento ARAN (che riporto integralmente). Tutto sta a capire se e come l'ente possa giustificare la scarsezza di risorse a giustificazione della mancata erogazione ticket
RAL_1274_Orientamenti Applicativi
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Il personale vanta o meno un diritto soggettivo perfetto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi, in una situazione di carenza di risorse finanziarie presso l’ente?
Si ribadiscono le indicazioni già fornite in altri orientamenti applicativi, secondo i quali:
a) l’art. 45, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che “gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.”;
b) l’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione, in via alternativa, del buono pasto non rappresentano, pertanto, un preciso obbligo previsto dal CCNL a carico degli enti; l’attivazione dei suddetti istituti, pertanto, può essere prevista solo qualora l’ente la ritenga congrua rispetto al proprio assetto organizzativo e vi siano l’effettiva disponibilità delle risorse a tal fine necessarie ( ….” compatibilmente con le risorse disponibili..”);
c) pertanto, non essendo previsto, contrattualmente, l’obbligo degli enti del Comparto di istituire il servizio mensa o di sostituirlo con la corresponsione del buono pasto, in mancanza delle risorse finanziarie necessarie, si esclude che il dipendente possa considerarsi titolare di un preciso diritto soggettivo alla corresponsione dei buoni pasto;
d) in tal senso l’ARAN si è già espressamente pronunciata con l’orientamento applicativo RAL023.
A sostegno di tali indicazioni, ed in particolare di quella che ogni decisione in proposito è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi, si evidenzia anche che la materia dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, non forma oggetto di contrattazione decentrata integrativa, salvo che per i soli profili ad essa espressamente demandati dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006; in particolare, si deve sottolineare che l’art. 45, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 , relativamente all’istituzione del servizio mensa o dei buoni pasto sostitutivi, proprio in considerazione della riconduzione della materia alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico (per la rilevanza degli assetti organizzativi e di spesa) prevede solo il modello molto leggero del previo confronto con le organizzazioni sindacali.