Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Messaggioda Stella » 17/03/2016, 21:12

Buonasera gentile Paolo.

Sono un dipendente in un comune di piccole dimensioni (inferiore a 2000 abitanti) ed unico titolare di Posizione Organizzativa: la struttura è infatti divisa in due aree (amministrativa e tecnica) di cui quella tecnica diretta dal Segretario Comunale. Le risorse per il compenso della posizione organizzativa sono a carico del bilancio dell'ente.
In seguito a un aumento di responsabilità l'amministrazione vorrebbe attribuirmi un compenso superiore a decorrere dal mese di Aprile p.v.: vorrei sapere se alla luce della legge di stabilità (Articolo 1, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è possibile tale aumento oppure è in contrasto con quanto prescritto.
Ringrazio cordialmente,
Stella
 
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Re: Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Messaggioda antonio satriano » 18/03/2016, 9:38

Stella ha scritto:Buonasera gentile Paolo.

Sono un dipendente in un comune di piccole dimensioni (inferiore a 2000 abitanti) ed unico titolare di Posizione Organizzativa: la struttura è infatti divisa in due aree (amministrativa e tecnica) di cui quella tecnica diretta dal Segretario Comunale. Le risorse per il compenso della posizione organizzativa sono a carico del bilancio dell'ente.
In seguito a un aumento di responsabilità l'amministrazione vorrebbe attribuirmi un compenso superiore a decorrere dal mese di Aprile p.v.: vorrei sapere se alla luce della legge di stabilità (Articolo 1, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è possibile tale aumento oppure è in contrasto con quanto prescritto.
Ringrazio cordialmente,

? non riguarda gli Enti Locali.
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Re: Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Messaggioda Stella » 18/03/2016, 18:47

Come non riguarda gli Enti Locali, la norma mi sembra chiara:

L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
Comma 236
In vigore dal 1 gennaio 2016
236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente.
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Re: Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Messaggioda antonio satriano » 21/03/2016, 11:19

Stella ha scritto:Come non riguarda gli Enti Locali, la norma mi sembra chiara:

L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
Comma 236
In vigore dal 1 gennaio 2016
236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente.


le risorse decentrate stabili destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall’ente costituiscono un apposito fondo, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999; tali risorse restano vincolate alla loro specifica finalità fino a che sussistono le posizioni organizzative la cui retribuzione di posizione e di risultato vanno a finanziare; pertanto, l’importo calcolato con riferimento all’anno di istituzione, in relazione alle posizioni organizzative previste ed alle caratteristiche del personale incaricato della titolarità delle stesse, non varia nel tempo;
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Re: Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Messaggioda MARK VIII » 23/03/2016, 10:35

A me sembra di poter dire che, dal momento che la finanziaria parla del trattamento accessorio del personale, stabilendo che l'ammontare complessivo dello stesso non può essere superiore, nel 2016, al corrispondente ammontare del 2015, a fronte di aumento delle tue responsabilità può ( direi deve ) aumentare anche l'indennità di posizione, ma la maggior spesa deve trovare compensazione in una minor spesa di salario accessorio. Per esempio, banalizzando, 1.000,00 € in più alla PO e 1.000,00 € in meno agli straordinari. Al solito, queste regole sono pensate per i grossi comuni, e sono di difficile applicazione per i piccoli che normalmente hanno risorse risicatissime e completamente sfruttate.
MARK VIII
 
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Re: Posizione Organizzativa alla luce della legge 208/2015

Messaggioda vgiannotti » 28/03/2016, 21:30

A partire dal 01/01/2015 è venuto meno il vincolo di cui all'art.9 comma 1 D.L.78/2010, a mente del quale il salario accessorio non poteva essere aumentato a parità di condizioni. Quindi le posizioni organizzative anche a parità di funzioni, purchè motivate, possono essere aumentate a partire dal 01/01/2015. Se tale aumento non è stato disposto nel 2015 si pone il problema dei vincoli del salario accessorio complessivo nel 2016. Nel recente orientamento della magistratura contabile anche se le risorse sono finanziate nel bilancio (enti senza dirigenti) le stesse vanno tenute presenti nella riduzione complessiva del salario accessorio, ossia sommando il loro valore con quello del fondo al fine della verifica del rispetto dei due limiti, quello del non superamento dell'importo del 2015 e della riduzione proporzionale mediante verifica della semisomma del personale presente nel 2015 e nel 2016, considerando anche nel 2016 il personale assumibile (25% delle cessazioni anno 2015 e 100% per il solo anno 2016 negli enti in cui la spesa del personale su spesa corrente sia stata inferiore al 25%). Se tale riduzione del salario accessorio viene rispettata, nulla vieta di effettuare l'incremento della retribuzione di posizione e di risultato, mediante opportuna pesatura in conformità alle regole contrattuali.
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