Stella ha scritto:Come non riguarda gli Enti Locali, la norma mi sembra chiara:
L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
Comma 236
In vigore dal 1 gennaio 2016
236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto
delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai
sensi della normativa vigente.
le risorse decentrate stabili destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall’ente costituiscono un
apposito fondo, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999; tali risorse restano vincolate alla loro specifica finalità fino a che sussistono le posizioni organizzative la cui retribuzione di posizione e di risultato vanno a finanziare; pertanto, l’importo calcolato con riferimento all’anno di istituzione, in relazione alle posizioni organizzative previste ed alle caratteristiche del personale incaricato della titolarità delle stesse, non varia nel tempo;