quello che citi è il "
Messaggio numero 16866 del 28-06-2007"
il massimale di diciotto ore mensili,indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.
l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
1) orario di lavoro fissato su base settimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro settimanale : numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
(36/5) x 3 = 21h e 36min (36/6) x 3 = 18h
2) orario di lavoro fissato su base plurisettimanale, la formula è la seguente:
(orario normale di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
MA NON E'APPLICABILE PER I DIPENDENTI DELLE AUTONOMIE LOCALI:
CCNL 6/7/95: art. 19 comma 6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore,
nel limite massimo di 18 ore mensili.
Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione 8/2008in alcuni contratti collettivi [...] le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore ... fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore) ...
vedi anche l'ARAN:
RAL_1607_Orientamenti ApplicativiE’ evidente, infatti, che sul piano della gerarchia delle fonti, una circolare non può prevalere su una disciplina contrattuale, soprattutto nei casi in cui essa può comportare maggiori oneri finanziari a carico del datore di lavoro pubblico.
è possibile usufruire delle 18 ore anche a periodo di 30 minuti???
E' esclusa la frazionabilità inferiore all'ora intera