limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda MARIO58 » 21/01/2016, 13:26

La delibera della corte dei conti sezione Autonomie n. 27/2015 riguardo il limiti di spesa per le assunzioni di personale afferma che

"le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che
impongono la riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti ..."

Quindi anche per l'anno 2016 si dovrà rispettare l'incidenza delle spese di personale nel senso che:
presa a base la percentuale delle spese di personale del triennio 2011-2013 rapportate al totale delle spese correnti , esempio 27% , nell'anno 2016 la spesa del personale dovrà essere contenuta entro il limite del 26,9%.
Ma se il bilancio 2016 non è stato ancora approvato, e si deve procedere con urgenza ad assumere a tempo determinato una unità lavorativa, come si può calcolare tale percentuale?? Mancando appunto il raffronto delle spese correnti 2016?
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda Paolo Gros » 22/01/2016, 9:16

non si puo' , ed il rischio di inosservare esx post la norma esiste
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda vgiannotti » 23/01/2016, 9:47

Il calcolo va effettuato sul bilancio autorizzatorio del 2016, anche se in esercizio provvisorio, al solo fine della verifica del rapporto, mentre il rapporto da prendere in considerazione riguarda esclusivamente quello dell'anno 2015 che il responsabile finanziario dovrà certificare come coerente oltre a certificare:
1) Il rispetto del patto di stabilità 2015;
2) la riduzione della spesa del personale avuta nell'anno 2015 rispetto a quella media 2011-2013;
3) ll rispetto del piano delle azioni positive del triennio in attesa di aggiornamento nell'anno (esempio piano 2015-2017);
3) Il piano della performance triennale in attesa di aggiornamento nell'anno (esempio piano 2015-2017);
4) la certificazione del rispetto degli equilibri di cassa.
Va giustificata l'urgenza dell'assunzione in esercizio provvisorio e fa fatta la programmazione triennale del personale e l'eventuale revisione della dotazione organica se non aggiornata oltre il triennio.
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda valter » 26/01/2016, 13:35

Nel ns. ente l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente nel triennio 2011/2013 è pari a al 25,74% mentre dai dati del preconsuntivo 2015 l'incidenza risulta pari al 26,67%.
Da un'analisi dei dati mi sono accorto che la spesa del personale 2015 è diminuita rispetto alla media del triennio ma ciò che è diminuito in maniera più consistente è la spesa corrente e la ragione principale, oltre ai tagli subiti in questi ultimi due anni, è dovuta all'applicazione del nuovo principio contabile, in sostanza mancano i cosi detti impegni tecnici per le spese a destinazione vincolata. A mio modesto parere stiamo mettendo a confronto dati non omogenei.
Secondo voi quali conseguenze comporta non aver ridotto l'indice medio del triennio 2011/2013 ?
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda MARIO58 » 27/01/2016, 9:46

Si dati non omogenei...... ricordo che in tutte le rilevazioni di spesa di personale nel questionario sul rendiconto di gestione si potevano modificare anche i dati già precedentemente dichiarati nei questionari precedenti, al fine di rilevare sempre dati OMOGENEI.
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda MARIO58 » 27/01/2016, 13:00

vgiannotti ha scritto:
Il calcolo va effettuato sul bilancio autorizzatorio del 2016, anche se in esercizio provvisorio, al solo fine della verifica del rapporto, mentre il rapporto da prendere in considerazione riguarda esclusivamente quello dell'anno 2015 che il responsabile finanziario dovrà certificare come coerente oltre a certificare:
1) Il rispetto del patto di stabilità 2015;
2) la riduzione della spesa del personale avuta nell'anno 2015 rispetto a quella media 2011-2013;
______________________________________________________________________________
calcolo sul bilancio autorizzatorio 2016, se non è stato approvato significa 2^ anno pluriennale 2015-2017?
Rapporto da prendere in considerazione del 2015, significa percentuale spesa personale rispetto a spese correnti del 2015 che dovrà essere superiore a quella del 2016? ed inferiore alla spessa % del triennio 2011-2013?
Cioè l'incidenza del 2015 se superiore al triennio 2011-2013 blocca anch'essa le assunzioni del 2016??
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda GiovannaS » 28/01/2016, 11:27

Per quanto riguarda il raffronto tra dati omogenei, suggerisco, intanto, di verificare la spesa corrente dell'anno 2013, ed eventualmente ricalcolarla, secondo quanto espresso dalla corte dei conti Liguria:
"I Comuni possono calcolare l'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, nel triennio 2011-2013, scomputando, dal totale della spesa corrente del 2013, la quota dell'imposta municipale propria riversata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.
Il quesito
Il via libero al correttivo nel calcolo dell'indicatore arriva dalla Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n. 80/2015) nella risposta al quesito, ben formulato, di un Comune genovese che chiede se, ai fini della verifica del rispetto, nel 2014, dell'obbligo di riduzione dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, previsto dall'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, possano essere sterilizzati gli effetti conseguenti al mutato criterio di contabilizzazione della quota dell'Imu di spettanza del Comune nei vari anni versata all'entrata del bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la quale è compresa nel bilancio relativo all'esercizio 2013 tra le spese correnti mentre, viceversa, non è in alcun modo rilevata nel bilancio dell'esercizio 2014 in virtù dell'intervenuto articolo 6 del Dl n. 16 del 2014.

La decisione

Secondo i magistrati contabili, il correttivo è idoneo a neutralizzare, ai fini della verifica dell'andamento del rapporto fra i due aggregati di spesa considerati dalla norma, le conseguenze distorsive derivanti dall'applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in entrambe le annualità prese a riferimento, e consente quindi di valutare il rispetto dell'obbligo normativo previa riconduzione a omogeneità dei dati relativi alle grandezze da comparare.

I magistrati richiamano a sostegno della soluzione gli indirizzi di orientamento formulati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/2013, dalla quale si ricava che, ove dall'introduzione di nuove regole di imputazione contabile derivino riflessi sul piano dell'applicazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che assegnano rilievo all'andamento nel tempo di determinate risultanze di bilancio, occorre individuare i rimedi opportuni per ristabilire la coerenza nella serie storica dei dati considerati, i quali devono essere ricostruiti sulla base di criteri omogenei.

A maggior ragione, argomentano i magistrati, nel caso in questione in cui il mutamento dei criteri di contabilizzazione ha ad oggetto, non tanto un'effettiva voce di spesa, quanto piuttosto un'operazione di mera regolazione finanziaria nei rapporti fra il Comune e lo Stato. Si tratta, infatti, della modalità di registrazione contabile della quota dell'Imu di spettanza dei Comuni che, in base all'articolo 4 del Dpcm 1 dicembre 2014, dal 2014 è trattenuto dall'Agenzia delle entrate, all'atto del riversamento agli enti delle somme a tale titolo pagate dai contribuenti, per essere direttamente versata all'entrata del bilancio dello Stato in quanto destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi 380 e 380-ter, della legge n. 228 del 2012."

Io, con questo correttivo, ho innalzato un po' il parametro di riferimento, così il parametro 2015 mi risulta inferiore.

Inoltre penso sia opportuno, se i dati 2015 non sono omogenei (a causa di tutti gli impegni riportati con fpv dal 2014 al 2015), omogeneizzarli. Per le spese di personale il problema dovrebbe sorgere quasi esclusivamente con il fondo. Se si considera il fondo 2014 (parte ancora da liquidare per produttività), impegnato nel 2015, allora il fondo 2015 slitterà al 2016, in modo da non avere due fondi lo stesso anno.
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda valter » 28/01/2016, 15:25

Relativamente alla spesa per il personale anche noi l'abbiamo calcolata come Giovanna ma il problema non si limita a questo in quanto stiamo confrontando dati ottenuti con l'applicazione di principi contabili differenti. Nel caso del mio Ente ho mandato in avanzo vincolato spese di parte corrente per oltre 400.000,00 €. mentre con il 267 applicando l'art. 183 comma 5 sarebbero state impegnate e avrei avuto un indice più basso.
Mi auguro che la Corte dei Conti riveda la sua posizione in quanto mi sembra assurdo che gli effetti dell'armonizzazione influiscano in tal modo sul personale. Infatti, oggi, siamo costretti a bloccare delle assunzioni finanziate con fondo regionali a destinazione vincolata.
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda GiovannaS » 28/01/2016, 18:17

Anch'io me lo auguro!
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Re: limiti di spesa assunzioni personale anno 2016

Messaggioda francescaromana » 30/01/2016, 8:08

Nel mio comune dope il pensionamento dell'unico vigile non e stato mai assunto alcun agente .adesso l'administratione communale vuole stipulare apposition convenzione con un comune vicinity. La spese per il personale sara' quindi piu' Alta Del 2015. Nn vogliono sentire ragioni perche' ritengono Che sia essenziale. Come posso fare? Ci sono deroghe per la polizia municipale?
Grazie
francescaromana
 
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