da GiovannaS » 28/01/2016, 11:27
Per quanto riguarda il raffronto tra dati omogenei, suggerisco, intanto, di verificare la spesa corrente dell'anno 2013, ed eventualmente ricalcolarla, secondo quanto espresso dalla corte dei conti Liguria:
"I Comuni possono calcolare l'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, nel triennio 2011-2013, scomputando, dal totale della spesa corrente del 2013, la quota dell'imposta municipale propria riversata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.
Il quesito
Il via libero al correttivo nel calcolo dell'indicatore arriva dalla Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n. 80/2015) nella risposta al quesito, ben formulato, di un Comune genovese che chiede se, ai fini della verifica del rispetto, nel 2014, dell'obbligo di riduzione dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, previsto dall'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge n. 296 del 2006, possano essere sterilizzati gli effetti conseguenti al mutato criterio di contabilizzazione della quota dell'Imu di spettanza del Comune nei vari anni versata all'entrata del bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la quale è compresa nel bilancio relativo all'esercizio 2013 tra le spese correnti mentre, viceversa, non è in alcun modo rilevata nel bilancio dell'esercizio 2014 in virtù dell'intervenuto articolo 6 del Dl n. 16 del 2014.
La decisione
Secondo i magistrati contabili, il correttivo è idoneo a neutralizzare, ai fini della verifica dell'andamento del rapporto fra i due aggregati di spesa considerati dalla norma, le conseguenze distorsive derivanti dall'applicazione di diversi criteri di contabilizzazione per il medesimo fatto gestionale ugualmente verificatosi in entrambe le annualità prese a riferimento, e consente quindi di valutare il rispetto dell'obbligo normativo previa riconduzione a omogeneità dei dati relativi alle grandezze da comparare.
I magistrati richiamano a sostegno della soluzione gli indirizzi di orientamento formulati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/2013, dalla quale si ricava che, ove dall'introduzione di nuove regole di imputazione contabile derivino riflessi sul piano dell'applicazione di norme di coordinamento di finanza pubblica che assegnano rilievo all'andamento nel tempo di determinate risultanze di bilancio, occorre individuare i rimedi opportuni per ristabilire la coerenza nella serie storica dei dati considerati, i quali devono essere ricostruiti sulla base di criteri omogenei.
A maggior ragione, argomentano i magistrati, nel caso in questione in cui il mutamento dei criteri di contabilizzazione ha ad oggetto, non tanto un'effettiva voce di spesa, quanto piuttosto un'operazione di mera regolazione finanziaria nei rapporti fra il Comune e lo Stato. Si tratta, infatti, della modalità di registrazione contabile della quota dell'Imu di spettanza dei Comuni che, in base all'articolo 4 del Dpcm 1 dicembre 2014, dal 2014 è trattenuto dall'Agenzia delle entrate, all'atto del riversamento agli enti delle somme a tale titolo pagate dai contribuenti, per essere direttamente versata all'entrata del bilancio dello Stato in quanto destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi 380 e 380-ter, della legge n. 228 del 2012."
Io, con questo correttivo, ho innalzato un po' il parametro di riferimento, così il parametro 2015 mi risulta inferiore.
Inoltre penso sia opportuno, se i dati 2015 non sono omogenei (a causa di tutti gli impegni riportati con fpv dal 2014 al 2015), omogeneizzarli. Per le spese di personale il problema dovrebbe sorgere quasi esclusivamente con il fondo. Se si considera il fondo 2014 (parte ancora da liquidare per produttività), impegnato nel 2015, allora il fondo 2015 slitterà al 2016, in modo da non avere due fondi lo stesso anno.