da PAOLO1971 » 20/01/2016, 12:32
Dalla lettura dei commi 228, 234 e 235 dell'art. 1 della legge 208/2015 riscontro qualche difficoltà a generare un quadro di sintesi delle possibilità di reclutamento.
Questo non tanto per la regola "base" (turn over = 25% cessati anno precedente) assolutamente elementare nella sua interpretazione, quanto piuttosto per le eccezioni discendenti dai specifici casi:
A) destinazione delle assunzioni orientata verso i c.d "provinciali" in esubero
B) enti in cui spesa personale/spesa corrente si inferiore o = al 25%
Grazie a chi vorrà aiutarmi