da Paolo Gros » 13/01/2016, 11:09
E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, la quale deve essere manifestata entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo seguendo le modalità telematiche
All’evidente fine di agevolare il lavoratore, la norma prevede la possibilità per lo stesso di effettuare l’invio anche per il tramite di:
patronati;
organizzazioni sindacali (OO.SS);
enti bilaterali;
commissioni di certificazione.
L’articolo 26 modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sostituendo la procedura definita dalla Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero). Le nuove norme entraranno in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015 (applicazione dal 24.11.2015).