da WB1 » 23/12/2015, 18:29
Devo rettificare quanto ho scritto in precedenza : nel testo vigente del comma 9 art. 5 della legge n.135/2012 (comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015) anche gli "incarichi direttivi" sono citati tra quelli vietati da conferire a pensionati (a partire dal 25.06.2015).
Resta da capire se un incarico art.90 in staff del sindaco con contratto a TD debba intendersi "direttivo" solo per il fatto di essere inquadrato in cat.D1 anche se esclude mansioni gestionali..
Secondo la tabella riportata nell'articolo di Riccardo Lasca sopra postato:
"un nuovo incarico a persona fisica in quiescenza con contratto di lavoratore subordinato a termine "ut direttivo" (v. Cat. D1 e D3 c/o Regioni/AA.LL.) :
Se a titolo oneroso: è VIETATO ( per sempre )
Se a titolo gratuito : è AMMESSO max per 1 anno nei confronti della medesima PA (v. art. 5, co. 9 DL.95-2012-L. 135/2012)"
Resta da capire se era legittimo o meno l'incarico conferito nel 2011 secondo la normativa vigente in quel momento e se c'è l'obbligo eventuale di cessare il rapporto in ogni caso in quanto divenuto illegittimo almeno dal 1.11.2014 in analogia con l'altra fattispecie dei trattenuti in servizio oltre i 65 anni ...
Comunque, Gros moderatore, mi sembra che tu abbia eluso la domanda diretta su cosa avresti fatto tu in tal caso nel 2001 e cosa faresti ora , nella specifica fattispecie prospettata?