da WB1 » 17/01/2016, 0:30
Salve, dopo la pausa d'inizio anno riprendo la discussione.
Alla fine sono arrivato alla seguente conclusione:
nel giugno 2011, a mio avviso, non era possibile assumere un pensionato, ex pubblico dipendente, di anni 71 ( cioè sup. ai 65 anni limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici) nello staff sindaco ai sensi art.90 Tuel con contratto a T.D. in cat. D , in analogia con quanto affermato da :
• Funzione Pubblica con il parere 14862 del 10 aprile 2012
• Circolare Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'Impiego, 20 luglio 1999, n. 57
• CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO DEL 15 MARZO 1999 N° 1852/1997 Sezione Seconda - N° 425 COMM. SPEC. P.I.
il divieto di nuova assunzione di un pensionato (ex dipendente pubblico o privato) con contratto a t.d. e a pagamento è ancora piu' stringente dal 28/08/2015 con l'entrata in vigore delle legge 124/2015, con l'eccezione che non abbia ancora compiuto i 65 anni.
Altra eccezione riguarda tutti i pensionati non ex dipendenti ma ex autonomi ai quali non si applicano tali divieti ( v. circolare 4/2015 Ministero semplificazione e pubblica amministrazione ) e che potranno essere assunti o incaricati a qualsiasi età.(sic!)