teoz ha scritto:quindi se ho capito bene ... questo retribuzione del 50% considerata "assistenziale" non sarà assogettata a contributi ?
Felice di essere stato utile.
Il punto è stato chiarito da copiosa giurisprudenza:
T.A.R. Calabria, 28/4/2001, n. 316: "L'assegno alimentare non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa bensì assistenziale…";
Consiglio Stato, sez. IV, 29/1/1996, n. 65: "L'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l'assegno natura retributiva, ma assistenziale, siccome destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione.";
Consiglio Stato, sez. IV, 24/1/1990, n. 37, l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali.
Consiglio Stato a. plen., 26/10/1988, n. 9: "L'assegno alimentare contemplato dall'art.82 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa; esso, pertanto, non è assoggettabile a rivalutazione monetaria.";