art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

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Messaggioda guidur » 15/12/2015, 12:14

Vorrei porre un quesito in merito alla normativa; ho cercato nel forum ma non ho trovato la specificazione per i dipendenti che prestino 5 gg lavorativa a settimana.

Riassumo: nel nosto Ente la giornata di riposo settimanale coincide con la domenica (anche se effettivamente non è specificato in nessun atto).

Se un dipendente che presta servizio 5 gg settimanali viene chiamato a lavorare nella giornata di domenica si applica:

a) l'art. 24 c. 1 in oggetto

b) straordinario festivo in quanto il giorno di riposo settimanale può essere fatto coincidere con il sabato precedente (giornata non lavorativa).

grazie e mi scuso ancora se ho duplicato qualche post.
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda Paolo Gros » 16/12/2015, 8:46

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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda guidur » 25/02/2016, 13:48

Chiedo la cortesia di articolare un po' la risposta; se qualcuno ha maggiori delucidazioni: mi stanno mettendo in croce con questa storia del giorno di riposo a chi lavora 5 gg a settimana,

grazie tantissime
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda antonio satriano » 25/02/2016, 14:25

guidur ha scritto:Chiedo la cortesia di articolare un po' la risposta; se qualcuno ha maggiori delucidazioni: mi stanno mettendo in croce con questa storia del giorno di riposo a chi lavora 5 gg a settimana,

grazie tantissime

PARERE ARAN RAL_1401_Orientamenti Applicativi
Il dipendente che, per particolari esigenze di servizio sia chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale, può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa richiesta?
L’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, e successive modificazioni ed integrazioni, detta una specifica disciplina per il personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) ed in via eccezionale sia chiamato a prestare la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica).
Tale clausola contrattuale, quindi, legittima pienamente il datore di lavoro pubblico a richiedere al personale prestazioni lavorative anche nella giornata della domenica o, comunque, del riposo settimanale, in presenza di particolari esigenze di servizio da soddisfare in quella giornata. Conseguentemente, si ritiene che il dipendente, in presenza di una specifica richiesta in tal senso legittimamente formulata dell’ente, nell’ambito dei poteri direttivi del datore di lavoro pubblico, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs.n.150/2009 e nel rispetto delle usuali regole di correttezza e buona fede, non possa rifiutare, la prestazione in quanto questa, come detto, può ritenersi contrattualmente dovuta
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda gsalurso » 25/02/2016, 15:17

La giornata di riposo settimanale è una ogni sette giorni. E, "di norma", coincide con la domenica. Ciò significa che, se non è diversamente stabilito, cade la domenica.
Invece il sabato, in questi casi, non è giornata di riposo, ma "giorno feriale non lavorativo" definita anche come "giornata lavorativa a zero ore"in quanto il dipendente ha esaurito il debito orario settimanale al venerdì.
Pertanto l'art. 24 co.1 che riguarda giorno di riposo settimanale si applica a chi lavora la domenica; chi invece lavora il sabato ha diritto al compenso per lavoro straordinario feriale o riposo compensativo.

Vedi anche l'ARAN: RAL790_Orientamenti Applicativi
La disciplina dei riposi compensativi di cui all'art. 24 del CCNL del 14.9.2000 può essere applicata anche al personale turnista?

In relazione al quesito siamo del parere che:
  1. al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000; (maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo);
  2. al personale che, per particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, debba essere applicata la disciplina dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo);
  3. al personale che, per particolari esigenze di servizio, (e, quindi, non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell'art. 24, comma 3, la normale valorizzazione delle ore effettivamente effettuate, vuoi ai fini del completamento dell'orario d'obbligo vuoi ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.
  4. Al personale turnista, naturalmente, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell'arco della settimana, spetta l'indennità di turno chiaramente disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

La disciplina del citato art. 24, comma 1, può trovare applicazione anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato. In tal caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l'indennità di turno, ma lo stesso ha diritto alla applicazione della disciplina dell'art.24, comma 1(compenso aggiuntivo pari al 50% del valore economico delle ore lavorate ed equivalente riposo compensativo).
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda themis » 29/02/2016, 17:25

Altro problema sempre inerente lo stesso articolo, penso.
Settimana scorsa è avvenuto lo scoppio di un'abitazione a causa di una fuga di gas. Alle 20.30 ricevo una telefonata dal Sindaco che mi chiede di intervenire. Ho lavorato dalle 20.30 alle 02.30. poi i giorni successivi altri straordinari, diurni però.
Il fondo non ha disponibilità per lavoro straordinario, quindi? calamità naturale? eventi eccezionali e pagano dal bilancio?

qualche idea?

Grazie mille.
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda gsalurso » 01/03/2016, 19:59

themis ha scritto:Altro problema sempre inerente lo stesso articolo, penso.
Settimana scorsa è avvenuto lo scoppio di un'abitazione a causa di una fuga di gas. Alle 20.30 ricevo una telefonata dal Sindaco che mi chiede di intervenire. Ho lavorato dalle 20.30 alle 02.30. poi i giorni successivi altri straordinari, diurni però.
Il fondo non ha disponibilità per lavoro straordinario, quindi? calamità naturale? eventi eccezionali e pagano dal bilancio?
Il fondo per il lavoro straordinario non va confuso con quello della "produttività" ed è finanziato con altre risorse di bilancio, nel rispetto dei limiti previsti per questo scopo. Non vedo come si possa definire calamità naturale una fuga di gas. Mi sembra un po' tirata per i capelli.
Se la chiamata (non in turno di reperibilità) è avvenuta nel giorno di riposo settimanale si può applicare l'art. 24 c.1, con maggiorazione del 50% e riposo compensativo. Altrimenti c'è solo lo straordinario, che per sua natura è destinato a fronteggiare eventi eccezionali. A richiesta del dipendente si può concedere il riposo compensativo in luogo del pagamento.
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda themis » 01/03/2016, 20:08

Ok per il riposo compensativo per le ore diurne ma ho lavorato fino alle 2 e mezza di notte. Un'ora di notte non vale come un'ora di giorno. Quindi pensavo di chiedere il pagamento di quelle notturne e magari il recupero delle diurne.
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Re: art 24 c.1 CCNL/2000 e smi.

Messaggioda gsalurso » 01/03/2016, 20:30

Hai ragione. Se hai lavorato (di notte o di giorno non fa differenza) hai diritto ad essere retribuito.
L'opzione riposo compensativo è una scelta del dipendente, non possono obbligarti.
Ricorrere al riposo compensativo è sempre svantaggioso, perchè il riposo compensativo non dà titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario; quindi, per ogni ora di straordinario diurno, festivo o notturno che sia viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo di un'ora, senza la maggiorazione prevista (nè economica nè in minuti aggiuntivi) del 15, 30 o 50%;
Sarebbe diverso se aveste la "banca delle ore", in questo caso oltre al riposo compensativo l'ente deve corrispondere la sola percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario prelevando la somma dal fondo per lo straordinario (art.14 CCNL 1/4/1999).
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