da Samuele77 » 02/12/2015, 13:14
In base a quali norme non è possibile?
Per quello che so il processo di ricollocazione dei provinciali vincola le sole assunzioni a tempo indeterminato (salvo il caso della polizia municipale per il quale il vincolo riguarda anche le assunzioni a tempo determinato, ma non è questo il mio caso). Inoltre, nel caso di un'assegnazione temporanea ex art. 42bis d. lgs. 151/01 non si instaura nemmeno un nuovo rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore, e, infine, non ne nasce nemmeno la priorità prevista in favore dei comandati dall'articolo 30 comma 2bis d. lgs 165/01, per cui non si potrebbe nemmeno obiettare un possibile aggiramento delle mobilità provenienti dagli enti di area vasta. Non vedo per quale motivo un'assegnazione temporanea non potrebbe coprire un'esigenza altrettanto temporanea e contingente (maternità) nelle more della conclusione della procedura di ricollocazione dei provinciali.