Divieto di assunzioni per mancata certificazione sul Patto

Divieto di assunzioni per mancata certificazione sul Patto

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 09/11/2015, 12:59

In caso di ritardo nella trasmissione della certificazione del Patto di Stabilità interno (anche se il ritardo ammonta a un solo giorno), si attiva la sanzione relativa al divieto di assumere personale. A confermarlo arriva la deliberazione della sezione controllo della Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, in risposta al quesito presentato da un Comune.

Fino all’esercizio 2015 – Entro il 31 marzo, gli Enti soggetti al Patto sono tenuti all’invio della certificazione dei risultati finali al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora l’Ente invii la certificazione oltre il termine fissato, si vedrà comminare le relative sanzioni. In caso di ritardo nella presentazione inferiore a 60 giorni, rimane valida la sanzione relativa al divieto di assumere personale. In caso di inadempienza oltre i 60 giorni, l’obbligo di trasmissione della certificazione passa in capo al presidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria o al revisore unico e deve essere assolto entro i 30 giorni successivi. Entro il 31 marzo 2016, gli Enti dovranno procedere con la comunicazione dei risultati del Patto di Stabilità interno 2015.

Dall’esercizio 2016 – L’obbligo di certificazione non sarà più relativo al Patto dio Stabilità, bensì all’obiettivo di saldo secondo quanto previsto dall’ultima manovra di Governo. Entro il 31 marzo, gli Enti dovranno inviare la certificazione al Mef, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il nuovo sistema web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it. Un ritardo nella trasmissione inferiore ai 30 giorni, a condizione che l’obiettivo di saldo sia stato conseguito, implicherà la sola applicazione della sanzione relativa al divieto di assunzioni. In caso di inadempienza oltre i 30 giorni, l’obbligo di trasmissione della certificazione passa in capo al presidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria o al revisore unico, il quale si troverà a dover assolvere tale obbligo entro i 30 giorni successivi pena la decadenza dal ruolo di revisore.
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