da kosta.matt » 12/11/2015, 13:32
Buongiorno
cito il seguente dettato tratto da una sentenza della corte dei conti: "Il settimo periodo del comma 28, inserito dall’art.11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014, stabilisce che agli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, non si applicano le limitazioni previste dal presente comma (ovvero assunzioni nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009). Il periodo successivo dispone: “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.
Avendo un dubbio sull'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, la domanda che pongo ora è questa: la riduzione della spesa di personale è rispettata nel nostro ente rispetto al triennio 2011/2013, ma non è rispettata l'incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti, la quale è aumentata rispetto al triennio, per via di una tendenziale diminuzione delle spese correnti.
Quindi è utilizzabile in questo caso il limite del 50 o del 100% rispetto alle spese del 2009 per lavoro flessibile?
Chiedo scusa dei tanti dubbi e delle tante domande ma è difficile districarsi in queste contorte norme.
Grazie!!