debito orario e ferie

debito orario e ferie

Messaggioda Ranger23 » 05/10/2015, 10:25

Buongiorno a tutti,
un collega nel mese di agosto ha chiesto un tot di permessi brevi che non è risucito a recuperare entro il mese di settembre (anche per via del fatto che a settembre ne ha preso altri) .
Alla fine di settembre ha un debito orario di 5 ore; quando gli abbiamo detto che dovremmo operare la trattenuta per le ore non prestate, ci ha chiesto di coprire il debito orario risultante con una feria.
Tralasciando il problema di come rilevare informaticamente questo movimento, ci chiediamo se sia possibile accogliere la sua richiesta
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Re: debito orario e ferie

Messaggioda Paolo Gros » 05/10/2015, 11:20

ma certo inserite un giorno di ferie
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Re: debito orario e ferie

Messaggioda CARGIO » 05/10/2015, 13:54

In base all'art'20 del CCNL del 06/0/7/1995 non risulta che le ore utilizzate per i permessi brevi possano essere compensate con le ferie:

Art. 20
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla
metà dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive
e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del
servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre
un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati
dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità
individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione
della retribuzione.
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Re: debito orario e ferie

Messaggioda antonio satriano » 05/10/2015, 14:57

CARGIO ha scritto:In base all'art'20 del CCNL del 06/0/7/1995 non risulta che le ore utilizzate per i permessi brevi possano essere compensate con le ferie:

Art. 20
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità
organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla
metà dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive
e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del
servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre
un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati
dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità
individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione
della retribuzione.

un minimo di elasticità per casi particolari non creerebbe danno ad alcuno
vedi anche quanto ha scritto ARAN
RAL_1565_Orientamenti Applicativi
I permessi brevi, di cui all’art.20 del CCNL del 6.7.1995, fruiti nei mesi di novembre e di dicembre 2012, possono essere recuperati nel 2013?
Ai fini dell’applicazione dell’art.20 del CCNL del 6.7.1995, si ritiene utile precisare quanto segue:
1.l’espressione “per mese successivo”, ivi stabilita, per individuare il termine, per il recupero delle ore di permesso breve, si deve intendere come riferita all’intero mese successivo a quello di fruizione delle stesse;
2.ad avviso della scrivente Agenzia, poiché nel caso sottoposto non vengono in considerazione disposizioni contrattuali assolutamente inderogabili, in quanto rappresentanti la tutela minimale da garantire al lavoratore nel corso di svolgimento del rapporto, ma alcune regole, che in relazione ad un particolare beneficio che può essere riconosciuto al personale, sono finalizzate prevalentemente alla tutela di un preciso interesse organizzativo ed economico del datore di lavoro pubblico, l’ente, in tale veste, potrebbe anche derogare alla disciplina del citato art.20 del CCNL del 6.7.1995; pertanto, l’ente, ove autonomamente valuti conforme al proprio interesse organizzativo, potrebbe anche ammettere, assumendosi ogni responsabilità in proposito, che il dipendente, in casi eccezionali, possa recuperare le ore di permesso breve fruite anche al di là del termine stabilito, come regola generale, del mese successivo; infatti, l’unico soggetto che potrebbe ricevere un danno dalla violazione della clausola contrattuale è lo stesso soggetto che concede il beneficio al lavoratore. Tuttavia, è opportuno che comportamenti che l’ente intende adottare in materia siano attentamente valutati anche nelle loro conseguenze. Infatti, occorre considerare che l’art. 20 citato, disciplinando un particolare aspetto del rapporto di lavoro, ha inteso anche dettare una regola unica e uniforme, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dei comportamenti datoriali nei confronti di tutti i lavoratori. Pertanto, eventuali deroghe alla regola generale potrebbero determinare richieste emulative da parte di tutti i dipendenti eventualmente interessati. In tal caso, comportamenti non omogenei del datore di lavoro potrebbero essere fatti valere in sede di contenzioso sotto il profilo della violazione di principi di non discriminazione ed imparzialità. A tal fine, pertanto, sarebbe opportuno che l’ente autonomamente (non in sede di contrattazione decentrata integrativa dato che la materia trattata non rientra tra quelle demandate a tale livello negoziale) in via preventiva, attraverso lo strumento del “regolamento aziendale” (di carattere strettamente ed esclusivamente privatistico), definisse alcune regole generali e cioè:
a) i casi in cui è possibile derogare alla regola generale del CCNL; si dovrebbe trattare di ipotesi del tutto eccezionali e quantitativamente limitate in modo da evitare che la possibile deroga finisca per diventare la regola unica e generale ma difforme rispetto a quella del CCNL;

b) il termine, più ampio, entro il quale deve essere comunque effettuato il recupero, a garanzia dell’interesse organizzativo ed economico dell’ente.
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
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Re: debito orario e ferie

Messaggioda Paolo Gros » 06/10/2015, 8:10

un minimo di elasticità per casi particolari non creerebbe danno ad alcuno

concordo in assoluto con Satriano
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Re: debito orario e ferie

Messaggioda Ranger23 » 06/10/2015, 9:25

Ringrazio per il prezioso aiuto
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