valdanito ha scritto:Scusate, ho cercato di essere estremamente sintetico, ma ho finito per compromettere la completezza del messaggio.
Vi spiego meglio...
Abbiamo due casi limite che stanno creando non poco mormorìo attorno alla questione INDENNITA' DI TURNO (non straordinario) e più precisamente relativamente ai due casi che vi propongo di seguito:
1) turno dalle 20:00 della domenica alle 02:00 de lunedì.
Dalle 20.00 alle 21.59 della domenica: indennità di turno diurno festivo (+30%)
Dalle 22.00 alle 23.59 della domenica: indennità di turno notturno festivo (+50%)
Dalle 00.00 alle 01.59 del lunedì: indennità di turno notturno feriale (+30%)
Giusto? Molti però sostengono che tutta la prestazione lavorativa, o almeno quella della fascia 20:00-24:00, appartenendo alla domenica debba essere considerata interamente domenicale.
2) turno dalle 20:00 di giovedì (giorno in cui ricade una festività infrasettimanale) alle 02:00 del venerdì
Dalle 20.00 alle 21.59 del giovedì (festivo): festività infrasettimanale
Dalle 22.00 alle 23.59 del giovedì (festivo): indennità di turno notturno festivo (+50%)
Dalle 00.00 alle 01.59 del venerdì: indennità di turno notturno feriale (+30%)
Giusto? Molti però sostengono che tutta la prestazione lavorativa, o almeno quella della fascia 20:00-24:0,0 appartenendo alla festività debba essere considerata interamente come tale.
La questione sarà sicuramente più semplice di come sembra a noi, ma una spiegazione o degli esempi ci sarebbero molto utili per capire.
GRAZIE.
CNEL 14/09/2000
"Art.22
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.