sospensione dal servizio con provazione della retribuzione

sospensione dal servizio con provazione della retribuzione

Messaggioda Deasy » 21/09/2015, 12:44

Buongiorno,
ho un dubbio in merito all'assoggettamento fiscale e contributivo dell'assegno alimentare di cui all'art. 3, comma 6, CCNL 11.04.2008 (sanzione disciplinare che prevede la sospensione dal servizio e privazione della retribuzione per 6 mesi).
Segue lo stesso regime dell'assegno alimentare corrisposto in base all'art. 5 del medesimo contratto (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)?
La circolare INPS n. 6/2014 ha specificato che l'assegno alimentare di cui all'art. 5 del CCNL 11.04.2008 è assoggettato a tassazione fiscale e contributiva.
Grazie.
Deasy
 
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Re: sospensione dal servizio con provazione della retribuzio

Messaggioda gsalurso » 21/09/2015, 18:21

CCNL 11/4/2008, art.3 comma 6. "La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi" ...
"Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio."

Per quanto riguarda l'assoggettabilità non ho trovato niente di specifico sulla sanzione (art. 3 CCNL), ma solo riguardo alla sospensione cautelare prevista dall'art.5 del CCNL (che non è una sanzione disciplinare ma una misura cautelare). Su questo le posizioni sono opposte: il C.d.S. dice che non è assoggettabile a ritenute previdenziali; il Ministero delle Finanze e L'INPS sostengono il contrario "costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione. Da ciò consegue la sua imponibilità ai fini contributivi"
in conclusione ... non si sa.

vedi :
Orientamenti in materia disciplinare, con riferimento sia alla dirigenza che al personale delle categorie. problematiche in materia sia di sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sia di misura cautelare della sospensione dal servizio per procedimento penale, nell’ambito del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
link: https://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/agosto-2011/36-attualita/57-orientamenti-in-materia-disciplinare-con-riferimento-sia-alla-dirigenza-che-al-personale-delle-categorie
...
"si deve precisare, innanzitutto, che l'indennità prevista dall'art. 5, comma 7 del CCNL dell’11.4.2008, non ha natura retributiva, ma assistenziale, essendo un istituto del tutto analogo all'assegno alimentare già previsto dall'art. 82 del T.U. impiegati civili dello Stato (richiamato dall'art. 92 dello stesso T.U.)".

Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 1990, n. 37, secondo cui l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso in via cautelare dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto, assoggettabile a ritenute previdenziali.

Al contrario l' INPS: circolare 6/2014
Come chiarito dal Ministero delle Finanze al punto 1.5 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 6, co. 2, TUIR l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.
Da ciò consegue la sua imponibilità ai fini contributivi ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/97.
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