da Fabio Piero Fracasso » 17/09/2015, 9:21
Rassicuro il dr. Gros, la cui attività di moderatore del forum è benemerita, circa le - presunte- certezze che nutrirei sulla materia, tali da indurmi, secondo lui, a porre inutili domande. Come temevo, difatti, la normativa che sono riuscito a reperire contiene maglie larghe e, per di più, nel caso di taluni enti locali, aumenta il tasso d'incertezza.
Sentite questa: l’art. 12 (rubricato “Mobilità del Personale”) del Protocollo di organizzazione, gestione, procedure, rapporto di utilizzo dei lavoratori socialmente utili dell’amministrazione comunale di Napoli decreto legislativo 25/2/2000 n. 81 recita testualmente al comma 2 : " Il 93° Servizio può disporre mobilità del personale tra i servizi utilizzatori, o per esigenze di servizio, o qualora gli stessi manifestino formalmente la volontà di non avvalersi della collaborazione del Personale, o nel caso di istanze prodotte ai sensi delle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204 e 5 febbraio 1992 n. 104."
Il che ha prodotto le circostanze da me segnalate e lamentate
Buona giornata a tutti