indennità di turno

Re: indennità di turno

Messaggioda vgiannotti » 17/09/2015, 19:57

Le sentenze del Consiglio di Stato fanno ancora riferimento alla disciplina contenuta nel DPR 268/1987, disciplina non più vigente quantomeno dal CCNL del 14.9.2000 secondo il quale tali articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro che, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sentenza n. 8254/2010), per dar luogo all’erogazione della relativa indennità devono avere le seguenti caratteristiche generali, peraltro, contemporaneamente ricorrenti : a) un orario di servizio di almeno 10 ore; b) l'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni; c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese.
La stessa ARAN nel parere RAL755 sostiene che: “Nel caso in esame, però, c’è anche un ulteriore problema: infatti, la previsione dell’art. 22, comma 3 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale “i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore” può ritenersi soddisfatta solo in presenza di un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore. Lo scopo delle turnazioni, infatti, è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) e non ha senso istituirle quando il servizio può essere assicurato mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro, come nel caso prospettato (orario di servizio 7-14/14-21).”
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Re: indennità di turno

Messaggioda carlomagno » 18/09/2015, 15:10

possono essere attuati in strutture e da non confondere col verbo pagare il turno lo definisce la legge il contratto detta le condizioni per attuarlo.
Esempio altri contratti potrebbero stabilire che per essere erogato bastino 8 ore o 18 che sia continuato o scontinuo che sia bilanciato o no ecc.
Le condizioni di attuazione sono una norma di tutela del lavoratore in quanto l ente in assenza non può attuare il turno .Se fai fare il turno e non vi sono le condizioni di erogazione del servizio non solo non puoi non pagarlo ma esponi anche l ente a contenziosi per violazione delle norme contrattuali.
Detto ciò le sentenze delle cassazione valgono solo per quel caso (quella in questione era sacrosanta nel merito biblotecai che lavoravano su 5 giorni con lo spezzato, come potessero chiede il turno rimane un mistero ) e non sono regola generale ne costituiscono nuova fonte normativa ne i giudici debbono conformarsi (a dette della costituzione finche non la cambiano..non siamo in america)
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Re: indennità di turno

Messaggioda carlomagno » 18/09/2015, 15:16

carlomagno ha scritto:possono essere attuati in strutture e da non confondere col verbo pagare il turno lo definisce la legge il contratto detta le condizioni per attuarlo.
Esempio altri contratti potrebbero stabilire che per essere erogato bastino 8 ore o 18 che sia continuato o scontinuo che sia bilanciato o no ecc.
Le condizioni di attuazione sono una norma di tutela del lavoratore in quanto l ente in assenza non può attuare il turno .Se fai fare il turno e non vi sono le condizioni di erogazione del servizio non solo non puoi non pagarlo ma esponi anche l ente a contenziosi per violazione delle norme contrattuali.
Detto ciò le sentenze delle cassazione valgono solo per quel caso (quella in questione era sacrosanta nel merito biblotecai che lavoravano su 5 giorni con lo spezzato, come potessero chiede il turno rimane un mistero ) e non sono regola generale ne costituiscono nuova fonte normativa ne i giudici debbono conformarsi (a dette della costituzione finche non la cambiano..non siamo in america)

Poi sti pareri aran io ne ho uno che dice che 07;30-13:30 / 16:00-22:00 e turno ma forse aveva ragione in giudice che scriveva in sentenza che "“i pareri espressi sulla questione dal Ministero dell’Interno e dall’A.R.A.N. non sono vincolanti e per le ragioni esposte appaiono anche non convincenti sul piano logico-giuridico" non costituendo e non sostituendo ancora per ora le fonti del diritto.
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Re: indennità di turno

Messaggioda carlomagno » 18/09/2015, 15:28

poi dalla lettura della sentenza probabilmente chi a seguito la causa dall'inizio può capirlo si evince che " l'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;" e riferito al fatto che questi facevano 5 ore pausa pranzo e poi 3 ore il continuativo e non può prevedere interruzioni che la corte in motivazione inserisce dopo la parola servizio (visto il caso) probabilmente era riferito all'orario di lavoro (anche perchè il servizio era coperto 00:08:19:00 quindi ci sarebbe stata la condizione ma i dipendenti non facevano orario continuato ma spezzato alternandosi per coprire l arco orario).
Quindi e evidente che la frase corretta avrebbe dovuto essere l orari di lavoro o l orario di servizio del dipendente deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni cosi a naso eh..
Concludo che in quel caso a mio avviso chiedere il turno , non aveva nessun fondamento ,
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