Le sentenze del Consiglio di Stato fanno ancora riferimento alla disciplina contenuta nel DPR 268/1987, disciplina non più vigente quantomeno dal CCNL del 14.9.2000 secondo il quale tali articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro che, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sentenza n. 8254/2010), per dar luogo all’erogazione della relativa indennità devono avere le seguenti caratteristiche generali, peraltro, contemporaneamente ricorrenti : a) un orario di servizio di almeno 10 ore; b) l'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni; c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese.
La stessa ARAN nel parere RAL755 sostiene che: “Nel caso in esame, però, c’è anche un ulteriore problema: infatti, la previsione dell’art. 22, comma 3 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale “i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore” può ritenersi soddisfatta solo in presenza di un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore. Lo scopo delle turnazioni, infatti, è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) e non ha senso istituirle quando il servizio può essere assicurato mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro, come nel caso prospettato (orario di servizio 7-14/14-21).”