Paolo Gros ha scritto:con sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo.
la sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.
Dissento, nessuna norma impone che il dipendente pubblico per fare il suo lavoro sia iscritto all'albo degli architetti o degli ingegneri, è necessario solamente il possesso dell'abilitazione (che è cosa diversa dall'iscrizione all'albo).
Quella degli avvocati è una cosa specialissima...
Incollo di seguito uno stralcio di un articolo di Vincenzo Giannotti (che scrive anche su questo forum):
IL PERSONALE TECNICO ISCRITTO ALL’ALBO
Significativa è la posizione assunta dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, la quale ebbe modo di evidenziare, già nell’Atto di regolazione 04.11.1999 n. 6, come “La circostanza che le prestazioni relative alla progettazione attengono ad un'attività umana prettamente intellettiva e di contenuto corrispondente a quello proprio di una professione liberale, individualmente esercitata, non è idonea a far ritenere che, nel nostro ordinamento, i tecnici appartenenti ad ufficio pubblico svolgano un'attività di libera professione in quanto autori delle medesime elaborazioni intellettive proprie delle professioni liberali. Quel che, invece, è vero, è che l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione”. L’articolo 90 del Codice dei contratti, inoltre, precisa che nelle amministrazioni pubbliche i progetti sono firmati da professionisti abilitati all’esercizio della professione, e quindi non è richiesta per tali figure alcuna iscrizione all’albo. Anche per quanto riguarda l’attività di collaudo, la stessa, a termini del 120 del Codice dei contratti pubblici, quando è conferita a dipendenti dell’ente deve riguardare soggetti con elevata e specifica qualificazione con riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità ed all’importo delle prestazioni, senza quindi richiedere l’iscrizione ad un albo professionale.
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CONCLUSIONI
In merito alla possibilità di rimborso delle quote di iscrizione agli albi e/o ordini da parte dei pubblici dipendenti, in disparte la posizione dell’avvocatura comunale, appare al momento non consentita per gli altri dipendenti pubblici. Tuttavia, in considerazione della rilevanza degli argomenti sollevati sia da parte dei sindacati che dalle pubbliche amministrazioni, si attende un orientamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica a tal fine sollecitato. In attesa di un orientamento unitario agli operatori, le amministrazioni pubbliche sono al momento orientate a rinviare le proprie decisioni.