Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda amministrativoc1 » 11/06/2015, 8:39

Salve vorrei porre il seguente quesito: nel Comune A (sotto 3000 abitanti) la P.O. dell'U.T è andata in pensione, è possibile in questo caso assumere secondo l'articolo 1 comma 557 lex 311 (che prevede tale possibilita' da 36 a 48 ore) la P.O. di un altro Comune, a cui verrebbe affidata la P.O. (ovviamente riparametrata sulle 12h settimanali)?

- La spesa sostenuta dal Comune A è soggetta come limite di spesa al parametro t.d. anno 2009 ?

- Nella Provincia del Comune A, vi è il blocco assunzionale per le mobilità obbligatorie delle provincie. Questo aspetto rende impossibile l'operazione o essendo assunzione a t.d. non è vincolante?

Grazie mille.
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda Paolo Gros » 11/06/2015, 8:51

si nell'attuale e' possibile poiche' derogata la PO con contratti sotto il50% del full time
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda amministrativoc1 » 11/06/2015, 9:15

Buongiorno Paolo,
mi scusi vorrei conferma di aver capito la risposta..è possibile dare la P.O. ad un incarico (comma 557) poichè siamo sotto al 50% del tempo pieno?

Ma per quanto riguarda gli altri 2 quesiti formulati, ovvero se la spesa sostenuta, è da considerarsi il parametro della spesa t.d. 2009 o no e il problema mobilità Enti Provincie cosa mi può dire?
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda Paolo Gros » 11/06/2015, 9:21

dall'UTG di Ancona ai Sindaci

Tuttavia, poiché numerosi enti locali di minore dimensione demografica, tenuto conto delle notevoli restrizioni normative in materia di assunzione di personale, hanno sollevato la problematica relativa alla possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche se impiegati per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall’art.11 del CCNL 22/1/2004, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale, il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato.
L’alto Consesso, con parere della Sez1^ n. 3764 dell’11 dicembre 2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall’art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Tale disciplina deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell’art.4, del CCNL 14/9/2000 dei dipendenti degli enti locali, ed in particolare nel comma 2 bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

.....Pertanto, tenuto conto del sopravvenuto quadro legislativo inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all’assunzione di responsabilità dei servizi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, assicurato il rispetto dei limiti esterni soprarichiamati e in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, l’art. 4, comma 2bis, del CCNL 14/9/2000 possa ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Alla luce di quanto sopra sarà, quindi, possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un’altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda roda » 27/06/2015, 10:31

Salve,

nel nostro ente A, nelle more della conclusione di una procedura di mobilità per il posto di istruttore direttivo contabile, dovremmo procedere ad "utilizzare" un dipendente di un altro ente B ai sensi dell'art. 1, comma 557 della l. 311/2004 per 12 ore settimanali. Considerato che il dipendente dell'ente B (titolare di PO nell'ente B con indennità di posizione fissata in € 8.000), con tutta probabilità, sarà titolare di posizione organizzativa nel settore finanziario del nostro ente A, ai fini del trattamento economico e della fattibilità mi vengono una marea di dubbi. Perciò avrei due quesiti:

1. Premesso che nel nostro ente la PO è fissata in € 11.000, è possibile affidare la stessa PO prevedendo un indennità di posizione di € 8.000, rispettando il tetto dei 16.000 previsto dalla normativa sulle convenzioni per la gestione associata dei servizi? Oppure sussiste l'obbligo di parametrare l'indennità alle 12 ore?

2. E' possibile, infine, considerare e liquidare le 12 ore come lavoro straordinario?

Vi ringrazio
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda MonicaB » 29/06/2015, 19:13

La numero 2 direi sicuramente no, perché con il 557 è come se si configurasse un nuovo contratto di lavoro per il dipendente. Addirittura, in alcune interpretazioni più restrittive, si ritiene che anche se il dipendente è ad un livello superiore al primo (per esempio d.2) si debba comunque retribuire al primo livello (quindi d.1).

Per l'indennità di P.O. non mi esprimo perché non ho elementi sufficienti in merito.
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda MonicaB » 29/06/2015, 19:15

Per quanto riguarda i blocchi assunzionali derivanti dalla mobilità del personale delle Provincie, valgono solo per il tempo indeterminato.
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Re: Assunzione t.d dipendente (art.1 comma 557 Lex 311)

Messaggioda ufficio finanziario » 20/05/2016, 10:22

Buongiorno, riporto in auge questa discussione per chiedere un consiglio sul come inserire queste figure assunte "extra ufficio" nel conto annuale del personale a chi è capitato di utilizzarle?
Nelle istruzioni non ho trovato nulla, e per ora del ministero a cui o chiesto lumi, ancora nulla...

Secondo voi, sono da intendersi come nuove assunzione da altre cause ed inseriti come dipendenti a tempo indeterminato, o da inserire nelle tabelle dei tempi determinati?


Grazie mille
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